Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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utilizzati per la preparazione e dal fatto che la loro detenzione sia lecita o meno. Un’infrazione al divieto di preparazione e di detenzione di sostanze esplodenti è punita, quando non si tratta di un caso di lieve entità, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se la persona che ha preparato la sostanza esplodente sapeva o doveva presumere che fosse destinata a un uso delittuoso, è punita in virtù dell’articolo 226 CP. Tale disposizione penale sancisce pene detentive fino a dieci anni o pene pecuniarie non inferiori a 180 aliquote giornaliere.

Art. 30 Etichettatura errata

Le disposizioni sull’etichettatura dei prodotti costituiscono un elemento importante del sistema di registrazione e di autorizzazione previsto dalla presente legge. L’infrazione a tali prescrizioni va quindi punita con una multa, anche laddove sia stata commessa per negligenza. Se le prescrizioni sono state violate intenzionalmente, la multa inflitta può arrivare fino a 100 000 franchi. Nei casi di lieve entità è per contro possibile abbandonare il procedimento o pronunciare soltanto un ammonimento.

Art. 31 Perseguimento e giudizio da parte di fedpol

fedpol attualmente gestisce il Servizio di contatto in materia di precursori. Inoltre gestirà anche il sistema per la registrazione delle transazioni, sarà responsabile del rilascio delle autorizzazioni di acquisto e controllerà, insieme ai Cantoni, il rispetto delle pertinenti prescrizioni. fedpol dispone già di conoscenze specifiche in materia di precursori ed è quindi opportuno farvi convergere tutte le informazioni, affinché siano concentrate in un luogo. Non è pertanto il caso di attribuire il perseguimento penale ai Cantoni. Gli atti passibili di pena di cui agli articoli 26–30 del presente avamprogetto, vanno perseguiti da fedpol in qualità di autorità amministrativa.

Se il perseguimento di infrazioni è demandato a un’autorità amministrativa della Confederazione, trova applicazione la DPA (cfr. art. 1 DPA). Alle disposizioni penali menzionate si applica quindi la DPA. Ne consegue, in particolare, che:

– le disposizioni generali del CP si applicano soltanto se non è altrimenti disposto

dalla DPA (cfr. art. 2 DPA). Diversamente dalla parte generale del CP, la DPA in determinate circostanze prevede la punibilità dei dirigenti di aziende autorizzati a impartire istruzioni nei confronti dell’autore (cfr. art. 6 e 7 DPA). Le pertinenti norme potrebbero applicarsi in particolare al commercio in relazione al rispetto delle prescrizioni in materia di registrazione e di autorizzazione;

– nei casi in cui entra in linea di conto una multa fino a 5000 franchi e la

determinazione della persona colpevole richiede accertamenti sproporzionati, si può condannare l’azienda al pagamento della multa (cfr. art. 7 DPA);

– se il padrone dell’azienda, il datore di lavoro ecc. omette, intenzionalmente o per

negligenza, di impedire la commissione di infrazioni da parte dei propri subordinati o di paralizzarne gli effetti, egli o gli organi colpevoli possono essere puniti alla stregua dell’autore stesso (cfr. art. 6 cpv. 2 e 3 DPA);