Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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In seguito all’emanazione di un regolamento in materia di precursori da parte dell’UE, la Svizzera è rimasto l’unico Paese nel cuore dell’Europa in cui queste sostanze sono ancora accessibili senza restrizioni. Sussiste quindi il rischio che i criminali si procurino i precursori in Svizzera o li utilizzino abusivamente nel nostro Paese. Si tratta di una situazione simile a quella che si era venuta a creare quando i precursori di stupefacenti furono vietati a livello internazionale, ma non in Svizzera. A fronte di tutto ciò, l’uso illegale di precursori non costituisce quindi soltanto un rischio per la sicurezza della Svizzera, ma anche per le relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea (UE) che potrebbe sfociare in un conflitto politico se precursori acquistati in Svizzera dovessero essere utilizzati per attacchi terroristici nei Paesi confinanti.

In un primo momento non è stato possibile attribuire la competenza in materia di precursori a un servizio specializzato in seno all’Amministrazione federale: pur disponendo delle conoscenze specialistiche necessarie, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) si occupano essenzialmente degli aspetti legati a un uso sicuro delle sostanze chimiche rispettoso della salute e dell’ambiente («safety»), mentre il tema dell’uso improprio di precursori per la preparazione illegale di sostanze esplodenti si ricollega chiaramente ai compiti di polizia («security»). Inoltre, nessuna delle basi giuridiche esistenti si presta a una regolamentazione dei precursori analoga a quella dell’UE (cfr. n. 5.3). Per questo motivo l’Ufficio federale di polizia (fedpol) è stato incaricato di elaborare il presente progetto.

1.1.3 Situazione giuridica in Svizzera

1.1.3.1 Regolamentazione 1972 – 2005

Fino al 31 luglio 2005, le sostanze chimiche, tra cui anche la maggior parte dei precursori di sostanze esplodenti, erano suddivise in classi di tossicità per proteggere l’essere umano e l’animale e disciplinate dalla legge del 21 marzo 1969 sui veleni2. A seconda della classe di tossicità, chi era capace di discernimento poteva acquistare le sostanze chimiche senza autorizzazione, contro ricevuta oppure presentando una cedola di veleno3. Sebbene l’obiettivo principale della regolamentazione fosse di garantire un uso dei prodotti chimici pericolosi rispettoso della salute e dell’ambiente («safety»), quale effetto secondario positivo nell’ottica della polizia di sicurezza, ne derivava una disponibilità limitata e una fornitura controllata di tali prodotti («security»).

1.1.3.2 Regolamentazione a partire dal 2005

Nel quadro dell’armonizzazione della legislazione svizzera con il quadro normativo europeo in materia di sostanze chimiche è stata abrogata la legislazione in materia di

2 RU 1972 360, abrogata da RU 2005 2293

3 Art. 18 dell’ordinanza del 19 set. 1983 sui veleni (RU 1983 1387), abrogata da