Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
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regolamentazione di precursori di esplosivi, disponibile soltanto in tedesco), di cui il Consiglio federale ha preso atto il 9 dicembre 2016, contiene informazioni riguardanti la situazione attuale del mercato dei precursori e persegue tre obiettivi fondamentali: tutelare la sicurezza interna della Svizzera (1), contribuire alla sicurezza in Europa (2) e dar vita a un regime semplice e flessibile (3).
Per prevenire attacchi terroristici perpetrati con HME o cosiddetti ordigni esplosivi improvvisati (IED), l’accesso degli utilizzatori privati ai precursori è in parte limitato: un obbligo di registrazione è introdotto per le transazioni di prodotti a media o elevata concentrazione di precursori al quale si aggiunge un obbligo di autorizzazione per le transazioni di prodotti con concentrazioni elevate.
Chi utilizza precursori per scopi professionali, ed è quindi di norma noto ai fornitori, continuerà ad avere libero accesso ai prodotti di cui necessita per la propria attività commerciale. Per gli utilizzatori privati restano liberamente accessibili i prodotti con una bassa concentrazione che costituiscono il 98 per cento dei prodotti contenenti precursori. Del resto, utilizzando prodotti a bassa concentrazione di precursori è necessaria una maggiore quantità di prodotto per la preparazione di HME, il che aumenta la probabilità che l’acquisto risulti sospetto.
La registrazione di una transazione avviene in questo modo: un cliente si presenta con il prodotto che vuole acquistare alla cassa di un negozio specializzato; tramite l’etichetta apposta sul prodotto, chi sta alla cassa apprende che questo sottostà alle disposizioni di legge in materia di fornitura; prende quindi i dati del cliente e procede subito, o nel corso della giornata, a registrarli elettronicamente; il centro di competenza della Confederazione analizza i dati (confronto elettronico con i sistemi d’informazione di polizia ed eventuale avvio di indagini); se dall’analisi non dovesse emergere alcun sospetto, i dati vengono conservati per cinque anni in modo da poter individuare eventuali ripetizioni sospette della transazione; se vi sono elementi di sospetto, si procede a un’analisi più approfondita.
Il rilascio dell’autorizzazione per l’acquisto di precursori avviene in questo modo: un cliente compila una richiesta di autorizzazione elettronica; si procede al confronto con i sistemi d’informazione di polizia; se dal confronto non emerge alcun sospetto e se non è possibile raggiungere l’uso dichiarato con un prodotto liberamente accessibile o soltanto soggetto a registrazione, l’autorizzazione viene rilasciata; questa procedura si svolge per via elettronica; dopo aver ricevuto l’autorizzazione, il cliente si reca quindi in un negozio specializzato, dove il venditore, sulla base della carta d’identità del cliente e del numero di riferimento riportato sull’autorizzazione, verifica che quest’ultima sia valida; in tal caso, fornisce il prodotto e registra la transazione; diversamente, il venditore rifiuta la transazione e chiede al cliente di presentare una richiesta di autorizzazione.
Al fine di armonizzare le disposizioni vigenti nel mercato svizzero con quelle europee, nel quadro della nuova regolamentazione si intende riprendere l’elenco delle sostanze e dei livelli di concentrazione del pertinente regolamento dell’UE. La competenza di determinare le sostanze e le concentrazioni è attribuita al Consiglio