Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
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veleni4. È venuto meno, così, anche il regime delle autorizzazioni in materia di veleni ed è stata liberalizzata la fornitura di tali prodotti. Dal punto di vista della polizia di sicurezza, ne è risultato un calo del livello di sicurezza: la legislazione sui prodotti chimici5 e la legislazione sugli stupefacenti6, pur contemplando nel loro campo di applicazione i precursori ai sensi della legislazione europea, non prevedono un disciplinamento specifico riguardo alla loro accessibilità per gli utilizzatori privati ai quali è quindi precluso ormai soltanto l’accesso a determinate sostanze chimiche altamente tossiche. Determinate sostanze sono escluse dalla vendita a libero servizio7 poiché il venditore, prima di fornirle all’acquirente, è tenuto a informarlo delle misure di protezione da adottare e delle modalità di smaltimento.
Nemmeno il commercio di precursori e i processi di preparazione per trasformarli in HME sottostanno alla legge federale del 25 marzo 19778 sugli esplosivi (LEspl): questa legge non si applica alle sostanze rispondenti di per sé alla nozione di esplosivo ma che, vista la finalità della legislazione sugli esplosivi, devono logicamente essere escluse9. I prodotti e preparati esplosivi, fabbricati e messi in commercio per uno scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive, non sono quindi considerati materie esplosive ai sensi della LEspl (art. 5 cpv. 2 lett. c LEspl). Gli HME sono prodotti per commettere atti terroristici e altre attività illegali. A differenza degli esplosivi normati fabbricati industrialmente, tali esplodenti artigianali sono molto pericolosi e di manipolazione poco sicura. Considerate queste proprietà e il loro uso previsto, non si tratta di esplosivi ai sensi della LEspl.
Sostanzialmente, quindi, l’acquisto e la detenzione di precursori da parte di utilizzatori privati nonché la preparazione di HME non sottostanno ad alcuna restrizione in Svizzera. Il Codice penale (CP)10 punisce la fabbricazione di materie esplosive (art. 226 cpv. 1 CP) e il commercio (art. 226 cpv. 2 CP) di materie esplosive o sostanze destinate alla loro fabbricazione soltanto se la persona interessata sa o deve presumere che tali materie o sostanze sono destinate ad uso delittuoso. Soltanto una persona la cui colpevolezza in tal senso è dimostrata, può essere perseguita penalmente. Di conseguenza, le norme penali nella prassi sono applicate soltanto in casi rari.
1.2 La nuova regolamentazione proposta
Il rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) «Reglementierung von Vorläuferstoffen für Explosivstoffe» (rapporto sulla
4RU 2005 2293
5Legge del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1); ordinanza del
5 giu. 2015 sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11)
6Elenco g di cui all’all. 8 dell’ordinanza del DFI del 30 mag. 2011 sugli elenchi degli
stupefacenti (OEStup-DFI; RS 812.121.11)
7Perossido di idrogeno ≥ 50 %; acido nitrico ≥ 5 %; acido solforico ≥ 15 %.
8 RS 941.41
9 FF 1975 II 1268
10 RS 311.0