Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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gliato, il disciplinamento proposto s’ispira alla direttiva 2014/40/UE50 (direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco), che disciplina la lavorazione, la presentazione e la vendita di prodotti del tabacco e di prodotti correlati nell’UE (cfr. n. 1.6.2). Come i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati, le sigarette elettroniche con nicotina dovranno essere notificate all’UFSP prima di essere consegnate ai consumatori per la prima volta. Inoltre la composizione e il confezionamento sono soggetti a requisiti specifici. Nella loro composizione possono entrare unicamente ingredienti di elevata purezza e il tenore di nicotina non può superare 20 mg per ml. Devono inoltre essere munite di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino e protette contro la rottura e le perdite durante la ricarica.

In materia d’imposizione del tabacco, la mozione Zanetti «Esenzione delle sigarette elettroniche dall’imposizione sul tabacco» (11.3178), depositata nel 2011, era sfociata nell’esenzione delle sigarette elettroniche dalle imposte sul tabacco.

1.3.3 Requisiti dei prodotti e degli imballaggi

I requisiti relativi alla composizione e alle emissioni dei prodotti del tabacco servono a limitare gli effetti nocivi, ma non possono eliminarli.

Attualmente, gli additivi ammessi sono enumerati in un elenco positivo, il che significa che sono autorizzate unicamente le sostanze e le quantità massime menzionate espressamente nell’OTab. Chi desidera utilizzare sostanze non presenti nell’elenco può presentare una domanda di autorizzazione motivata (cfr. art. 6 cpv. 3 OTab). È così avviata una procedura volta a verificare l’influsso della nuova sostanza sulla tossicità globale.

L’elenco positivo degli additivi e il sistema di autorizzazione che lo accompagna nell’OTab sono eliminati e sostituiti da un elenco di ingredienti vietati per tutti i prodotti e i dispositivi e da un elenco che fissa i tenori massimi ammessi nelle emissioni delle sigarette (art. 6 e allegati 1 e 2).

L'abbandono del sistema basato su un elenco di additivi autorizzati è giustificato dal fatto che, rispetto alla tossicità globale dei prodotti del tabacco, l’incidenza degli additivi è scarsa. Essendo tollerata una determinata tossicità dei prodotti del tabacco e degli additivi esistenti, raramente le domande di autorizzazione per nuovi additivi sono respinte. Queste procedure rallentano inoltre la messa a disposizione sul mercato di nuovi prodotti e sono inutilmente onerose per le autorità e i responsabili dell’immissione sul mercato, anche se le domande presentate sono poche. Durante gli ultimi dieci anni, questo tipo di autorizzazione è stato accordato a meno di cinque sostanze. Un’altra sostanza è stata autorizzata conformemente al «principio Cassis de Dijon» (cfr. art. 16a-16e LOTC). Il «principio Cassis de Dijon» consente di commercializzare anche in Svizzera qualsiasi prodotto che soddisfa le prescrizioni tecniche armonizzate dell’UE o, nel caso in cui il diritto dell’UE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, le prescrizioni tecniche di uno Stato membro

50 Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22.