Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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bili per motivi debitamente giustificati di grave rischio per la salute umana, la Commissione è autorizzata a estendere tale divieto a tutti gli Stati membri.

La direttiva non preclude il diritto degli Stati membri di mantenere in vigore o di emanare disposizioni nazionali sugli aspetti non disciplinati dalla direttiva stessa. L’età minima per la consegna, ad esempio, è fissata dai singoli Stati membri, che sono peraltro vincolati dall’articolo 16 FCTC, il quale mira a vietare la vendita dei prodotti del tabacco ai minorenni69. Gli Stati membri sono altresì liberi di mantenere o anche di emanare disposizioni nazionali più severe negli ambiti disciplinati dalla direttiva, per motivi imperativi legati alla protezione della salute pubblica. La direttiva lascia segnatamente agli Stati membri la possibilità di introdurre, a determinate condizioni, il cosiddetto pacchetto «neutro»70 sul quale figurano soltanto le avvertenze relative alla salute e la marca del prodotto, privo di logo e colori.

Disciplinamento in materia di pubblicità, sponsorizzazione e promozione delle vendite

La direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità e la sponsorizzazione impone il divieto totale della pubblicità a mezzo stampa e mediante le altre pubblicazioni stampate, fatta eccezione per le pubblicazioni destinate ai professionisti del commercio del tabacco e a quelle stampate ed edite in Paesi terzi che non siano principalmente destinate al mercato comunitario. Essa prevede altresì il divieto di pubblicità radiofonica e su Internet nonché il divieto di sponsorizzazione di eventi che coinvolgono più Stati membri. La pubblicità e la sponsorizzazione televisiva connesse a prodotti del tabacco sono disciplinate dalla direttiva 2010/13/UE relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi71, che vieta qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco72. Nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri possono prevedere a livello nazionale ulteriori restrizioni alla pubblicità, alla promozione delle vendite e alla sponsorizzazione. Ciò spiega l’esistenza di regolamentazioni differenti a livello europeo, come esposto nel suddetto capitolo 1.6.1.

Comparazione del presente avamprogetto di legge con la legislazione europea

Sia la legislazione europea sia il presente avamprogetto prevedono di legalizzare la commercializzazione delle sigarette elettroniche, a determinate condizioni. A livello europeo, la legislazione disciplina in particolare il tenore massimo di nicotina ammesso e le avvertenze obbligatorie e prevede restrizioni per la pubblicità delle sigarette elettroniche. Le due normative prevedono un approccio analogo anche per il divieto di utilizzare indicazioni ingannevoli come «leggere».

Per quanto riguarda altri aspetti, invece, il diritto europeo si distingue notevolmente dal presente avamprogetto. Quest’ultimo prevede segnatamente la legalizzazione del tabacco per uso orale, come lo snus, la cui commercializzazione è vietata dalla

69 Cfr. anche raccomandazione 2003/54 del Consiglio del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (GU L 22 del 25.01.2003, pag. 31), che incoraggia gli Stati membri ad adottare misure appropriate volte a impedire la vendita di prodotti del tabacco ai bambini e agli adolescenti.

70 Art. 24 della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco.

71 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

72 Art. 9 d della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi.