Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine
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contiene le norme dell’UE in materia di lavorazione, di presentazione e di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti connessi. Essa stabilisce in particolare:
– il tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio nelle sigaret-
te fabbricate e immesse sul mercato nell’UE (art. 3);
– l’obbligo per i fabbricanti di sigarette di presentare alle autorità competenti
degli Stati membri un elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nei loro prodotti (art. 5); a determinati additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare inclusi in un elenco prioritario definito dalla Commissione si applicano obblighi rafforzati di segnalazione (art. 6);
– disposizioni sull’etichettatura e avvertenze relative alla salute generali e
combinate (testo scritto e immagine). Queste ultime devono occupare il 65 per cento del fronte e del retro del pacchetto di sigarette, con le possibili agevolazioni per i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dalle pipe ad acqua (art. da 8 a 12);
– il divieto di ricorrere a diciture che danno un’impressione errata quanto alle
caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni del prodotto (art. 13);
– il divieto di immettere sul mercato alcuni tipi di tabacco per uso orale
nell’UE («snus»), con un’eccezione concessa alla Svezia (art. 17);
– il divieto di utilizzare aromi caratterizzanti e altri additivi rientranti nelle ca-
tegorie elencate all’articolo 7 paragrafo 6 (p. es. vitamine, caffeina ecc.) nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare; gli altri prodotti del tabacco da fumo sono esonerati da questo divieto. Quanto alle sigarette elettroniche, il divieto può essere previsto a livello nazionale;
– il divieto dei prodotti del tabacco contenenti additivi in quantità tale da ac-
crescere l’effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco o le sue proprietà tossiche in misura significativa (art. 7 par. 9);
– i requisiti relativi al confezionamento dei prodotti, in particolare il divieto di
immettere sul mercato confezioni con meno di 20 sigarette e l’utilizzo di pacchetti standardizzati (a forma di parallelepipedo) (art. 14);
– l’apposizione sui pacchetti di una caratteristica di riconoscimento che ne
consenta la tracciabilità e di una caratteristica di sicurezza indipendenti dall’industria, applicabile alle sigarette a partire dal 20 maggio 2019 e agli altri prodotti del tabacco a partire dal 20 maggio 2024 (art. 15 e 16);
– l’obbligo di notifica concernente i prodotti del tabacco di nuova generazione
(art. 19);
– prescrizioni concernenti l’immissione sul mercato e l’etichettatura dei pro-
dotti da fumo a base di erbe (art. 21) e delle sigarette elettroniche contenenti nicotina (art. 20). Per queste ultime la soglia di concentrazione massima di nicotina nel liquido corrisponde a 20 mg/ml. Il volume delle cartucce monouso non deve superare i 2 ml e quello dei contenitori di liquido di ricarica i 10 ml. Inoltre, gli Stati membri possono continuare a sottoporre alla procedura di autorizzazione dei medicinali le sigarette elettroniche utilizzate per la disassuefazione in quanto considerate medicinali. Il testo della direttiva prevede altresì che se tre Stati membri vietano le sigarette elettroniche ricarica-