Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine
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Art. 23 Notifica dei prodotti prima dell’immissione sul mercato
Per i nuovi prodotti realizzati a partire da materie prime diverse dal tabacco o destinati a essere riscaldati, vige un obbligo di notifica. Quest’obbligo si applica già ai prodotti da fumo a base di erbe e d’ora in poi si applicherà anche ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati e alle sigarette elettroniche con nicotina. Chi immette sul mercato tali prodotti è pertanto tenuto a notificarli alla Confederazione (cpv. 1). Questa notifica non deve avvenire prima d’importare il prodotto, ma solo quando il prodotto è pronto per essere immesso per la prima volta sul mercato.
Il capoverso 2 definisce il concetto di «immissione sul mercato», per distinguerlo meglio dal concetto di «messa a disposizione sul mercato» secondo l’articolo 3 lettera g. L’immissione sul mercato va intesa in senso più stretto e comprende unicamente la prima messa a disposizione sul mercato in vista della consegna ai consumatori a titolo gratuito od oneroso.
Secondo il capoverso 3 occorre presentare una nuova notifica dopo ogni modifica sostanziale del prodotto. Tale criterio è soddisfatto ad esempio in caso di modifica della composizione in seguito all’aggiunta di nuovi ingredienti.
Il capoverso 4 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli dell’obbligo. L’obiettivo è di prevedere una notifica in forma elettronica per renderla il più semplice possibile per le aziende.
Al fine di informare il pubblico sui prodotti notificati, il capoverso 5 prevede la pubblicazione dell’elenco su Internet.
Art. 24 Contenuto della notifica
Secondo il capoverso 1, la notifica indirizzata all’UFSP deve fornire le seguenti informazioni: la composizione del prodotto (lett. a), la documentazione scientifica trasmessa dalle imprese agli Stati membri dell’UE in applicazione della legislazione europea (lett. b), un modello dell’imballaggio (lett. c) e un campione del prodotto (lett. d).
Per i prodotti da fumo a base di erbe, il capoverso 2 prevede che sia inoltre fornita la prova che il prodotto non contiene nicotina, né sostanze con effetti psicotropi.
Al capoverso 3, l'articolo precisa inoltre che la notifica dei prodotti contenenti un liquido con nicotina deve indicarne il tenore di nicotina.
Art. 25 Notifica della composizione e delle emissioni dei prodotti
Come finora per i prodotti del tabacco, questa disposizione obbliga chi fabbrica questi prodotti o sigarette elettroniche con nicotina a notificarne la composizione (cpv. 1). Il produttore o l’importatore di sigarette classiche deve inoltre notificarne le emissioni, ossia il tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio nel fumo di una sigaretta. L’UFSP è così al corrente delle sostanze utilizzate nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche.
Secondo il capoverso 2 occorre presentare una nuova notifica dopo ogni modifica sostanziale del prodotto.
Spetta al Consiglio federale definire il contenuto e le modalità della notifica (cpv. 3). Può prevedere deroghe per i prodotti già notificati secondo l’articolo 23. Nel definire