Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine
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le regole deve tutelare i segreti di fabbricazione, il che significa ad esempio che il profilo aromatico non deve essere divulgato in dettaglio. La notifica deve avvenire elettronicamente ed è ammesso il formato usuale all’interno dell’UE, come finora. Nel 2014, nell’ambito della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco l’UE ha adottato un sistema di notifica elettronica allo scopo di semplificare i processi di ricerca di informazioni (Common Entry Gate, CEG85). Il formato definito all’interno dell’UE potrà servire da riferimento alla Svizzera per creare la propria banca dati, se le riterrà opportuno.
D’ora in poi, l’UFSP pubblicherà i dati ricevuti su Internet (cpv. 4).
Art. 26 Obbligo successivo alla messa a disposizione sul mercato
Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato un prodotto nocivo ai sensi dell'articolo 5, deve adottare tutte le misure necessarie affinché i consumatori siano danneggiati il meno possibile (cpv. 1). Può trattarsi per esempio di un’intossicazione acuta che rappresenta un rischio inaspettato per la salute ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a. Se vi è motivo di ritenere che un prodotto del tabacco o delle sigarette elettroniche con nicotina messi in circolazione comportino un simile rischio, chi li ha messi a disposizione sul mercato deve adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei consumatori. I prodotti del tabacco interessati devono essere ritirati immediatamente dal commercio qualora altri provvedimenti a tutela dei consumatori dovessero rivelarsi insufficienti. Il Consiglio federale può prevedere nell’ordinanza di esecuzione i dati che devono essere notificati affinché le autorità preposte, ossia il laboratorio cantonale competente e l’UFSP, vengano informate in caso di emergenza (cpv. 2).
Art. 27 Limitazioni all’importazione di prodotti del tabacco destinati a uso
personale
Questo articolo si riferisce a prodotti che non soddisfano i requisiti legali, ma possono comunque essere importati dai consumatori per uso personale. Per prevenire importazioni a scopo commerciale e garantire un’esecuzione uniforme della legge da parte delle dogane, il Consiglio federale è autorizzato a stabilire la quantità di prodotti del tabacco o sigarette elettroniche con nicotina che un consumatore può importare per uso personale. Un limite chiaro facilita l’esecuzione della legge alla frontiera.
Capitolo 7: Esecuzione
Sezione 1: Confederazione
Art. 28 Compiti esecutivi
Secondo il capoverso 1, la Confederazione è competente per l’esecuzione dei compiti attribuitile per legge, come l’acquisizione delle informazioni notificate secondo gli articoli 23-25. In linea di principio, questi compiti sono assunti dall’UFSP.
85 Sistema di accesso comune (Common Entry Gate CEG), https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_it, accesso effettuato il 26.5.2017.