Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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Sezione 2: Cantoni

Art. 33

L’attuale ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni non viene modificata. I Cantoni eseguono le prescrizioni della presente legge a meno che l’esecuzione non venga espressamente trasferita alla Confederazione (cpv. 1). Sono tipicamente contemplate la sorveglianza del mercato mediante controlli, prelievo di campioni e analisi, nonché la verifica del divieto di consegna ai minorenni. Come finora, i Cantoni effettuano anche le analisi delegate dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 28 capoverso 3 e prendono la relativa decisione definitiva (cpv. 2). I Cantoni disciplinano i compiti e l’organizzazione dei loro organi d’esecuzione (cpv.

3) e ne informano le autorità federali (cpv. 4). Per garantire un’esecuzione unificata in tutta la Svizzera, i Cantoni coordinano le loro attività (cpv. 5). Questa norma s’ispira agli articoli 47 e 50 LDerr.

In base alla prassi corrente in materia di polizia sanitaria, i costi sostenuti dai Cantoni per questo progetto legislativo in base all’articolo 46 capoverso 1 Cost. concernente l’esecuzione del diritto federale, non vengono risarciti dalla Confederazione. L’articolo 41 capoverso 2, a contrario, autorizza i Cantoni a coprire buona parte dei costi derivanti dai compiti esecutivi mediante la riscossione di emolumenti.

Sezione 3: Informazione del pubblico

Art. 34

Secondo il capoverso 1 le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni informano il pubblico sui rischi per la salute, noti o presunti, dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina. Quest’obbligo esiste già nel diritto vigente e costituisce tra l’altro la base legale per la realizzazione di campagne di prevenzione92.

Nel capoverso 2 sono definiti i casi in cui l’autorità competente informa attivamente il pubblico. Si tratta nella fattispecie di un obbligo d’informazione. L’informazione relativa all’attività di controllo di cui alla lettera a può essere fornita sotto forma di rapporti annuali o in altra maniera adeguata. L’obbligo di informare sull’efficacia di queste attività è una novità ed è ripreso dall’articolo 24 LDerr. Qualora sia rilevata la presenza di ingredienti nocivi per la salute in un prodotto del tabacco o in una sigaretta elettronica con nicotina messi a disposizione sul mercato, le autorità di esecuzione sono obbligate a informarne il pubblico, in particolare sul comportamento consigliato da tenere rispetto al prodotto in questione (lett. b). Il compito di ritirare o richiamare tale prodotto spetta prima di tutto ai responsabili all’interno dell’azienda che ha messo a disposizione sul mercato il prodotto contestato. Tuttavia, le autorità competenti sono chiamate ad adottare misure appropriate salvaguardando al contempo il principio di proporzionalità. In particolare esse devono soppesare le conseguenze della minaccia che incombe sulla salute pubblica e le implicazioni di una denuncia pubblica per l’azienda interessata. Se sussiste un grave rischio di minaccia per la salute dei consumatori o di terzi, il pubblico deve esserne informato. Nei casi

92 Campagna attuale dell’UFSP: www.smokefree.ch