Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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oltre la legge federale. L’avamprogetto di LPTab fissa una soglia minima di protezione in materia di pubblicità. Restano pertanto in vigore i vari disciplinamenti più severi emanati dai Cantoni negli ultimi anni (p. es. divieto di pubblicità mediante affissioni o al cinema), alcuni dei quali sono stati approvati in votazione popolare.

Capitolo 5 Consegna ai minorenni e test d’acquisto

Art. 20 Consegna ai minorenni

Con questa nuova disposizione, la consegna di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche con o senza nicotina ai minorenni è disciplinata e vietata in modo uniforme in tutta la Svizzera (cpv. 1). Il diritto federale segue così la stessa strada dei 23 Cantoni che hanno già fissato un limite per la vendita ai minorenni (cfr. cap. 1.3.5). Oltre alla vendita, la consegna include anche la consegna a titolo gratuito. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche senza nicotina: occorre proteggere i minorenni contro questo prodotto, che può liberare sostanze cancerogene ed eventualmente finire con il favorire il consumo di tabacco tradizionale, nella misura in cui le sigarette elettroniche imitano e banalizzano l’atto di fumare.

È altresì vietato cedere a terzi prodotti del tabacco con l’intento di aggirare il limite d’età prescritto. Un maggiorenne non è quindi autorizzato ad acquistare sigarette per consegnarle a un minorenne. Non rientra tuttavia nel campo d’applicazione di questo capoverso la consegna di sigarette all’interno della famiglia, ad esempio da parte dei genitori ai figli minorenni, o tra amici minorenni.

Al fine di ricordare chiaramente la normativa sia ai minorenni sia ai venditori, il divieto di consegna ai minorenni deve essere esposto in modo visibile e leggibile all’interno del punto vendita (cpv. 2), come avviene per le bevande alcoliche.

In linea di principio, i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con o senza nicotina possono essere venduti in distributori automatici. I gestori di distributori automatici che consentono di procurarsi tali prodotti devono tuttavia impedirne l’acquisto ai minorenni. Qualsiasi mezzo tecnico utilizzato (p. es. sistema funzionante con carta d’identità), deve essere in grado di impedire ai minorenni di utilizzare i distributori automatici per aggirare il divieto di vendita (cpv. 3).

Art. 21 Test d’acquisto

Il presente avamprogetto introduce la possibilità per le autorità cantonali di esecuzione di effettuare test d’acquisto (cpv. 1) e consente l’utilizzo dei risultati nell’ambito di procedimenti penali e amministrativi, se sono soddisfatte determinate condizioni (cpv. 3). Questa misura permette di controllare presso i dettaglianti il rispetto del divieto di consegna ai minorenni sancito all’articolo 20.

Un «test d’acquisto» è un acquisto o un tentativo d’acquisto effettuato da un minorenne su mandato, al fine di testare il rispetto del divieto di vendita (cpv. 2).

Concretamente, si tratta di incaricare minorenni, che non hanno ancora raggiunto il limite d’età richiesto per l’acquisto di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche con o senza nicotina, di provare ad acquistare questi articoli in diversi punti vendita. Sia le autorità sia le organizzazioni specializzate riconosciute possono effettuare test d’acquisto.