Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine
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emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa all’UFSP (cpv. 2). Due esempi dal diritto vigente sono l’aggiornamento delle norme tecniche allegate all’OTab e la fissazione di regole grafiche per le avvertenze.
Art. 32 Cooperazione internazionale
Secondo il capoverso 1 le autorità federali competenti collaborano con le autorità e le istituzioni estere nonché con le organizzazioni internazionali. Questo capoverso viene in parte ripreso dall’articolo 45 capoverso 1 LDerr. La collaborazione nell’ambito dei prodotti del tabacco si svolge principalmente con le autorità estere. Le «organizzazioni internazionali» contemplate sono ad esempio l’OMS, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, l’OMC e l’UE.
Possono verificarsi casi di collaborazione internazionale quando ad esempio un prodotto immesso sui mercati svizzero ed estero da un’azienda con sede nella Confederazione è oggetto di un richiamo o di un ritiro dal mercato svizzero per proteggere i consumatori oppure, in senso opposto, quando le autorità svizzere vengono informate dalle autorità estere su rischi riguardanti un prodotto importato in Svizzera. La Confederazione partecipa anche a una rete dell’UE (GoToLab89) e a una rete a livello internazionale (TobLabNet90), che trattano in particolare l’analisi di prodotti e lo sviluppo comune dei metodi di controllo. Inoltre, in virtù di un contratto concluso tra la Commissione europea e l’UFSP, la Svizzera è stata autorizzata a utilizzare la banca dati della Commissione91 contenente immagini destinate alle avvertenze pittografiche sui pacchetti di sigarette.
L’assistenza amministrativa internazionale è disciplinata dall’articolo 22 LOTC. L’articolo 18 LOTC prevede la possibilità di effettuare esami e valutazioni della conformità anche all’estero; in tal caso i rapporti d’esame e i certificati di conformità sono riconosciuti in Svizzera se vengono adempiute determinate condizioni.
Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere autonomamente, senza cioè sottoporli al Parlamento, accordi internazionali in materia di cooperazione tecnica nei settori dello scambio d’informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere, della partecipazione a sistemi internazionali d’informazione dei consumatori o delle autorità (lett. a) e della partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione del tabagismo (lett. b). Inoltre, ai sensi dell’articolo 14 LOTC è possibile concludere altri accordi internazionali, in particolare sull’adozione o la modifica di norme tecniche.
89 European Network of Government Laboratories for Tobacco and Tobacco Products (GoToLab): http://web.jrc.ec.europa.eu/project/gotolab/index.html
90 Homepage WHO Tobacco Laboratory Network (TobLabNet): www.who.int > Programmes > Tobacco Free Initiative (TFI) > Global network > WHO Tobacco Laboratory Network (TobLabNet)
91 Avvertenze basate sulla direttiva 2001/37/CE, abrogata dalla direttiva 2014/40/UE.