Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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Nei punti vendita, la pubblicità si rivolge a tutti i consumatori e non specificamente ai minorenni. In linea di massima resta ammessa. La lettera c vieta unicamente di posizionare pubblicità in certi punti. Per proteggere i giovani occorre evitare che gli slogan pubblicitari siano facilmente visibili ai bambini. In numerosi punti vendita si trova pubblicità per prodotti del tabacco o sigarette elettroniche accanto a caramelle, gomme da masticare o dolciumi (n. 1) o all’altezza degli occhi di un bambino, se non al di sotto. Secondo uno studio condotto dal CIPRET-Vaud nel giugno 201783, il 100 per cento dei giovani che entrano in un chiosco è raggiunto da pubblicità per il tabacco. Durante una visita di meno di cinque minuti, lo sguardo dei giovani si sofferma in media 22 volte su vettori pubblicitari per il tabacco, prevalentemente in modo inconsapevole. Pur senza vietare tutta la pubblicità nei punti vendita, è possibile proteggere almeno i bambini piccoli. Per evitare che i prodotti del tabacco siano visti come prodotti inoffensivi, alla stessa stregua delle derrate alimentari, la presente disposizione fissa un’altezza al di sotto della quale la pubblicità non è autorizzata, ossia 1,2 metri (n. 2), il che corrisponde all’altezza media degli occhi di un bambino. I distributori automatici di prodotti del tabacco non sono considerati punti vendita.

Il capoverso 3 ricorda il divieto della pubblicità radiotelevisiva per prodotti del tabacco, introdotto dalla LRTV nel 1964. La LRTV è completata in modo da includere anche le sigarette elettroniche con o senza nicotina, come pure gli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco (cfr. art. 2 cpv. 1).

Art. 18 Avvertenza sulla pubblicità

L’articolo 18 stabilisce che ogni pubblicità per prodotti del tabacco, sigarette elettroniche con o senza nicotina o oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco deve essere accompagnata da un’avvertenza adeguata al tipo di prodotto e ai suoi rischi.

La pubblicità per i prodotti del tabacco destinati a essere fumati recherà quindi l’avvertenza generale «Il fumo uccide – smetti subito». Le avvertenze di cui all’articolo 13 figureranno sulla pubblicità per i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati, fiutati o per uso orale («Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza»), i prodotti da fumo a base di erbe («Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute») e le sigarette elettroniche con nicotina («Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza»).

I principali fabbricanti di sigarette integrano già di loro iniziativa avvertenze nelle pubblicità per il tabacco. La fissazione di tale requisito nella legge non fa quindi che consacrare la prassi vigente.

Secondo il capoverso 2 spetterà al Consiglio federale disciplinare la collocazione, le dimensioni e la lingua delle avvertenze.

Art. 19 Ulteriori limitazioni dei Cantoni

Come nella legge del 3 ottobre 200884 concernente la protezione contro il fumo passivo (cfr. art. 4), i Cantoni hanno la competenza di emanare misure che vanno

83 Julien Intartaglia, Camille Dubied, L’impact de la publicité pour des produits du tabac dans les points de vente en Suisse auprès des jeunes, CIPRET-Vaud, Losanna, giugno 2017

84 RS 818.31