Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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La Confederazione è inoltre incaricata di controllare le importazioni di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche con nicotina alle frontiere (cpv. 2). Tale compito sarà assunto dall'AFD, che se ne occupa già per i prodotti del tabacco.

In singoli casi, la Confederazione può delegare le analisi di laboratorio ai Cantoni, ovvero ai laboratori cantonali (cpv. 3). Ciò può verificarsi quando il personale doganale competente non riesce a stabilire in loco la conformità legale di un prodotto e quando sono necessarie analisi di laboratorio per determinare ad esempio il tenore massimo di catrame nel fumo delle sigarette. In casi simili, l’autorità di esecuzione cantonale che riceve il campione del prodotto da analizzare è anche autorizzata a decidere le misure da adottare. Tale decisione rimane formalmente di competenza cantonale, anche se presa su un prodotto importato. Contro di essa è possibile fare ricorso secondo il diritto cantonale. In caso di eventuali infrazioni alla legislazione sui prodotti del tabacco, i Cantoni avviano un procedimento penale (art. 46).

Art. 29 Sorveglianza e coordinamento

Come accaduto finora la Confederazione, concretamente l’UFSP, è tenuta a vigilare sull’esecuzione delle disposizioni di legge da parte dei Cantoni (cpv. 1). I Cantoni devono coordinare tra loro le proprie attività. Ma all’occorrenza, anche la Confederazione esercita una funzione di coordinamento: ad esempio quando rileva che l’esecuzione in un Cantone è diversa da quella di un altro ed è necessario intervenire. In particolare, può prescrivere ai Cantoni misure volte a unificare l’esecuzione e obbligarli a informarla sulle rispettive misure esecutive adottate (cpv. 2 lett. a e b). La garanzia di uniformità di esecuzione permette segnatamente di evitare che un prodotto sia ammesso in un Cantone e vietato in un altro, con il rischio di creare una disparità di trattamento tra le imprese.

Art. 30 Basi scientifiche

Per acquisire conoscenze sulle condizioni di mercato l’UFSP può condurre indagini per proprio conto. Attualmente esercita tale competenza in particolare nell’ambito della ricerca sulle sostanze. Ne è un esempio il cosiddetto Monitoraggio svizzero delle dipendenze86, un’indagine telefonica condotta annualmente per raccogliere dati sul consumo di alcol, tabacco e droghe. I dati più recenti sul consumo di tabacco dimostrano ad esempio che nel 2016 la percentuale dei fumatori sull’intera popolazione di età pari o superiore ai 15 anni è leggermente aumentata rispetto al 2011 (+0,8 %)87. Quando ordina o sostiene progetti di ricerca, l'UFSP si attiene alla legge del 14 dicembre 201288 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

Art. 31 Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale

Il capoverso 1 prevede che il Consiglio federale emani le disposizioni d’esecuzione tenendo conto delle direttive, delle raccomandazioni e delle norme riconosciute a livello internazionale e lasciando comunque ai Cantoni un sufficiente margine di manovra. In caso di questioni tecniche o amministrative, può delegare il compito di

86 www.suchtmonitoring.ch

87 www.bag.admin.ch > Servizi > Ricerca pubblica & valutazione > Ricerca all’UFSP > Ricerca sulle dipendenze: Tabacco

88 RS 420.1