Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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Capitolo 4 Pubblicità

Art. 17 Limitazioni alla pubblicità

L’articolo 17 riguarda sia la pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con o senza nicotina, sia quella per gli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco, ad esempio le pipe o le pipe ad acqua. I requisiti relativi alla pubblicità devono applicarsi indistintamente a tutte le sigarette elettroniche (con o senza nicotina), altrimenti sarebbe facile aggirare i divieti vantando i meriti delle sigarette elettroniche senza nicotina; ciò avrebbe sicuramente un effetto pubblicitario anche per le sigarette elettroniche con nicotina.

Il capoverso 1 riprende in ampia misura l’elenco dell’articolo 18 OTab vigente, con qualche piccolo adeguamento linguistico. Il principio resta invariato: ogni pubblicità rivolta specificatamente ai minorenni è vietata. Le lettere a-d contemplano situazioni che, per natura, riguardano direttamente i minorenni:

– le lettere a e b vietano la pubblicità sul materiale scolastico e i giocattoli. Questi oggetti sono, per definizione, destinati ai minorenni o ai bambini;

– la lettera c riguarda i vettori pubblicitari consegnati ai minorenni, come magliette, cappellini, bandierine o palloni da spiaggia;

– la lettera d riprende l’attuale divieto di pubblicità su quotidiani, riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai minorenni (cfr. art. 18 lett. b OTab).

Per proteggere i giovani, la lettera e riprende integralmente il diritto vigente (art. 18 lett. a e g OTab). Per luoghi o manifestazioni frequentati principalmente da minorenni bisogna intendere scuole, centri di svago, luoghi d’incontro di giovani, discoteche per bambini o adolescenti eccetera.

Il capoverso 2 riguarda situazioni che, di per sé, non si rivolgono specificamente ai minorenni. Lo scopo è di vietare solo determinate forme di pubblicità a cui sono molto esposti i minorenni.

Lo scopo principale della lettera a è di vietare la pubblicità sui giornali gratuiti. Queste genere di pubblicazioni, segnatamente le pagine People, attira effettivamente i giovani, che vi possono accedere facilmente. Attualmente una sola pubblicità per il tabacco che compare su uno dei giornali gratuiti diffusi a livello nazionale può essere vista da 170 000 lettori di età compresa tra 14 e 18 anni. Di per sé, questi giornali non sono tuttavia rivolti specificamente ai minorenni. A essere determinante è il fatto che siano facilmente accessibili a questa fascia di lettori, segnatamente sui mezzi pubblici o nelle cassette da cui servirsi gratuitamente.

La lettera b vieta la pubblicità su Internet. Oggi la pubblicità si sviluppa sempre più nei media elettronici, vettore molto facilmente accessibile ai giovani, che li utilizzano ogni giorno. La pubblicità resta tuttavia possibile nei seguenti casi:

– secondo il numero 1, la pubblicità su siti a pagamento che non si rivolgono specificamente ai minorenni, segnatamente i siti dei giornali per cui bisogna pagare un abbonamento per accedere alla versione online;

– secondo il numero 2, la pubblicità sui siti il cui accesso è riservato agli adulti, ossia i siti accessibili unicamente dopo una verifica dell’età.