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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

un Accordo fiscale coperto soltanto se entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica.

2. Nonostante il paragrafo 4 dell’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante), una decisione arbitrale ai sensi della presente parte non è vincolante per le Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto e non è attuata se le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti concordano una diversa risoluzione di tutte le questioni non risolte entro i tre mesi di calendario successivi alla comunicazione alle stesse della decisione arbitrale.

3. Una Parte che sceglie di applicare il paragrafo 2 può riservarsi il diritto di applicare il paragrafo 2 soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali si applica il paragrafo 2 dell’articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale).

Art. 25 Costi della procedura arbitrale

In una procedura arbitrale ai sensi della presente parte, gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale dalle Giurisdizioni contraenti, sono a carico delle Giurisdizioni contraenti secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti. In assenza di tale accordo, ciascuna Giurisdizione contraente sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico delle Giurisdizioni contraenti in parti uguali.

Art. 26 Compatibilità

1. Fatto salvo l’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI), le disposizioni della presente parte si applicano in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono l’arbitrato per le questioni non risolte relative ad un caso di procedura amichevole. Ciascuna Parte che sceglie di applicare la presente parte notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti, diversi da quelli inclusi nell’ambito di una riserva ai sensi del paragrafo 4, contiene una tale disposizione, e in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Qualora due Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni della presente parte con riferimento a dette Giurisdizioni contraenti.

2. Qualsiasi questione non risolta relativa ad un caso di procedura amichevole altrimenti inclusa nell’ambito della procedura arbitrale prevista nella presente parte, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell’ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di una convenzione bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, nessuna disposizione della presente parte pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all’arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altre convenzioni di cui le Giurisdizioni contraenti sono o saranno Parti.