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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

4. Una Parte si può riservare il diritto di non applicare la presente parte ad uno o più Accordi fiscali coperti specificati (o a tutti i suoi Accordi fiscali coperti) che già prevedono un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole.

Parte VII: Disposizioni finali

Art. 27 Firma e ratifica, accettazione o approvazione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2016, la presente Convenzione è aperta alla firma da parte di:

a) tutti gli Stati;

b) Guernsey (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); Isola di Man (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); Jersey (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); e

c) ogni altra Giurisdizione autorizzata a diventare una Parte mediante una decisione adottata all’unanimità dalle Parti e dai Firmatari.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 28 Riserve

1. Fatto salvo il paragrafo 2, non possono essere formulate riserve alla presente Convenzione salvo quelle espressamente consentite dai seguenti paragrafi:

a) paragrafo 5 dell’articolo 3 (Entità trasparenti);

b) paragrafo 3 dell’articolo 4 (Entità con doppia residenza);

c) paragrafi 8 e 9 dell’articolo 5 (Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione);

d) paragrafo 4 dell’articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto);

e) paragrafi 15 e 16 dell’articolo 7 (Prevenzione dell’abuso dei trattati);

f) paragrafo 3 dell’articolo 8 (Transazioni relative al trasferimento dei dividendi);

g) paragrafo 6 dell’articolo 9 (Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili);

h) paragrafo 5 dell’articolo 10 (Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze);

i) paragrafo 3 dell’articolo 11 (Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti);

j) paragrafo 4 dell’articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arrangements»] e strategie simili);