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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
a) modifica, per la Parte che ha formulato la riserva nelle sue relazioni con un’altra Parte, le disposizioni della presente Convenzione alle quali la riserva si riferisce nella misura prevista dalla riserva; e
b) modifica dette disposizioni nella medesima misura per l’altra Parte nelle sue relazioni con la Parte che ha formulato tale riserva.
4. Le riserve applicabili ad Accordi fiscali coperti conclusi da o per conto di una Giurisdizione o territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile una Parte, se tale Giurisdizione o territorio non è Parte della Convenzione ai sensi del sottoparagrafo b) o c) del paragrafo 1 dell’articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione), sono formulate dalla Parte responsabile e possono essere diverse dalle riserve formulate da tale Parte per i suoi Accordi fiscali coperti.
5. Le riserve sono formulate al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 6 e 9 del presente articolo, e del paragrafo 5 dell’articolo 29 (Notifiche). Tuttavia, per una Parte che sceglie, ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI) di applicare la parte VI (Arbitrato) successivamente alla data in cui è divenuta Parte della presente Convenzione, le riserve di cui ai sottoparagrafi p), q), r) e s) del paragrafo 1 del presente articolo sono formulate contestualmente alla notifica di detta Parte al Depositario ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI).
6. Se le riserve sono formulate al momento della firma, esse sono confermate al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo che il documento contenente le riserve specifichi espressamente che esso deve essere considerato definitivo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 9 del presente articolo, e del paragrafo 5 dell’articolo 29 (Notifiche).
7. Se le riserve non sono formulate al momento della firma, in tale momento è fornito al Depositario un elenco provvisorio delle riserve previste.
8. Per le riserve formulate ai sensi di ciascuna delle seguenti disposizioni è fornito, al momento della formulazione di tali riserve, un elenco di accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione dei termini) che rientrano nell’ambito di applicazione della riserva come indicato nella relativa disposizione (e, nel caso di una riserva ai sensi di una qualsiasi delle seguenti disposizioni diversa da quelle elencate ai sottoparagrafi c), d) e n), il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna disposizione pertinente):
a) sottoparagrafi b), c), d), e) e g) del paragrafo 5 dell’articolo 3 (Entità trasparenti);
b) sottoparagrafi b), c) e d) del paragrafo 3 dell’articolo 4 (Entità con doppia residenza);
c) paragrafi 8 e 9 dell’articolo 5 (Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione);
d) paragrafo 4 dell’articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto);
e) sottoparagrafi b) e c) del paragrafo 15 dell’articolo 7 (Prevenzione dell’abuso dei trattati);