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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
k) paragrafo 6 dell’articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile orga-
nizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività);
l) paragrafo 3 dell’articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») di contratti);
m) paragrafo 2 dell’articolo 15 (Definizione di una persona strettamente correlata
a un’impresa);
n) paragrafo 5 dell’articolo 16 (Procedura amichevole);
o) paragrafo 3 dell’articolo 17 (Rettifiche corrispondenti);
p) paragrafi 11 e 12 dell’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante);
q) paragrafi 2, 3, 6 e 7 dell’articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale);
r) paragrafo 3 dell’articolo 24 (Accordo su una diversa risoluzione);
s) paragrafo 4 dell’articolo 26 (Compatibilità);
t) paragrafi 6 e 7 dell’articolo 35 (Efficacia); e
u) paragrafo 2 dell’articolo 36 (Efficacia della parte VI).
2. a) Nonostante il paragrafo 1, una Parte che sceglie, ai sensi dell’articolo 18 (Op-
zione per l’applicazione della parte VI), di applicare la parte VI (Arbitrato) può formulare una o più riserve con riferimento all’ambito di applicazione dei casi che possono essere sottoposti ad arbitrato ai sensi delle disposizioni della parte VI (Arbitrato). Per una Parte che sceglie, ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI), di applicare la parte VI (Arbitrato) successivamente alla data in cui è divenuta Parte della presente Convenzione, le riserve ai sensi del presente sottoparagrafo sono formulate contestualmente alla notifica di detta Parte al Depositario ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI).
b) Le riserve formulate ai sensi del sottoparagrafo a) sono soggette ad accetta-
zione. Una riserva formulata ai sensi del sottoparagrafo a) si considera accettata da una Parte se essa non ha notificato al Depositario una obiezione alla riserva entro il termine di un periodo di dodici mesi di calendario che inizia alla data della notifica della riserva da parte del Depositario o entro la data in cui essa deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, a seconda dell’ultima di tali date. Per una Parte che sceglie, ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI), di applicare la parte VI (Arbitrato) successivamente alla data in cui è divenuta Parte della presente Convenzione, le obiezioni alle riserve formulate in precedenza dalle altre Parti ai sensi del sottoparagrafo a) possono essere formulate contestualmente alla notifica di detta prima Parte al Depositario ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della Parte VI). Se una Parte solleva una obiezione a una riserva formulata ai sensi del sottoparagrafo a), la totalità della parte VI (Arbitrato) non si applica tra la Parte che ha sollevato l’obiezione e la Parte che ha formulato la riserva.
3. Salvo quanto altrimenti espressamente previsto nelle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, una riserva formulata ai sensi dei paragrafi 1 e 2: