Progetto
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 43Fedlex · Progetto
Convenzione BEPS
f) clausole i), ii) e iii) del sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell’articolo 8 (Transazioni relative al trasferimento dei dividendi);
g) sottoparagrafi d), e) ed f) del paragrafo 6 dell’articolo 9 (Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili);
h) sottoparagrafi b) e c) del paragrafo 5 dell’articolo 10 (Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze);
i) sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell’articolo 11 (Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti);
j) sottoparagrafo b) del paragrafo 6 dell’articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività);
k) sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell’articolo 14 (Suddivisione («splittingup») di contratti);
l) sottoparagrafo b) del paragrafo 5 dell’articolo 16 (Procedura amichevole);
m) sottoparagrafo a) del paragrafo 3 dell’articolo 17 (Rettifiche corrispondenti);
n) paragrafo 6 dell’articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale); e
o) paragrafo 4 dell’articolo 26 (Compatibilità).
Le riserve di cui ai sottoparagrafi da a) a o) sopra indicati non si applicano a qualsiasi Accordo fiscale coperto non incluso nell’elenco menzionato nel presente paragrafo.
9. Ciascuna Parte che ha formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 o 2 può in qualsiasi momento ritirarla o sostituirla con una riserva più limitata mediante una notifica inviata al Depositario. Tale Parte effettua ogni ulteriore notifica ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 29 (Notifiche) che possa risultare necessaria in seguito al ritiro o alla sostituzione della riserva. Fatto salvo il paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia), il ritiro o la sostituzione hanno effetto:
a) con riferimento ad un Accordo fiscale coperto concluso soltanto con Stati o Giurisdizioni che sono Parti della Convenzione nel momento in cui la notifica del ritiro o della sostituzione della riserva è ricevuta dal Depositario:
i) per le riserve relative a disposizioni che si riferiscono ad imposte ritenute alla fonte, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva; e
ii) per le riserve relative a tutte le altre disposizioni, per le imposte prelevate con riferimento a periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva; e
b) con riferimento ad un Accordo fiscale coperto per il quale una o più Giurisdizioni contraenti divengono Parti della presente Convenzione successivamente