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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
alla data della ricezione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione: all’ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti.
Art. 29 Notifiche
1. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 del presente articolo, e il paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia), le notifiche ai sensi delle seguenti disposizioni sono effettuate al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione:
a) clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione dei termini);
b) paragrafo 6 dell’articolo 3 (Entità trasparenti);
c) paragrafo 4 dell’articolo 4 (Entità con doppia residenza);
d) paragrafo 10 dell’articolo 5 (Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione);
e) paragrafi 5 e 6 dell’articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto);
f) paragrafo 17 dell’articolo 7 (Prevenzione dell’abuso dei trattati);
g) paragrafo 4 dell’articolo 8 (Transazioni relative al trasferimento dei dividendi);
h) paragrafi 7 e 8 dell’articolo 9 (Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili);
i) paragrafo 6 dell’articolo 10 (Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze);
j) paragrafo 4 dell’articolo 11 (Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti);
k) paragrafi 5 e 6 dell’articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arrangements»] e strategie simili);
l) paragrafi 7 e 8 dell’articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività);
m) paragrafo 4 dell’articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») di contratti);
n) paragrafo 6 dell’articolo 16 (Procedura amichevole);
o) paragrafo 4 dell’articolo 17 (Rettifiche corrispondenti);
p) articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI);
q) paragrafo 4 dell’articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale);
r) paragrafo 1 dell’articolo 24 (Accordo su una diversa risoluzione);
s) paragrafo 1 dell’articolo 26 (Compatibilità); e
t) paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’articolo 35 (Efficacia).