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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
2. Le notifiche concernenti Accordi fiscali coperti conclusi da o per conto di una Giurisdizione o territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile una Parte, se tale Giurisdizione o territorio non è Parte della Convenzione ai sensi del sottoparagrafo b) o c) del paragrafo 1 dell’articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione), sono effettuate dalla Parte responsabile e possono essere diverse dalle notifiche effettuate da tale Parte per i suoi Accordi fiscali coperti.
3. Se le notifiche sono effettuate al momento della firma, esse sono confermate al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo che il documento contenente le notifiche specifichi espressamente che esso deve essere considerato definitivo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo e del paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia).
4. Se le notifiche non sono effettuate al momento della firma, in tale momento è fornito un elenco provvisorio delle notifiche previste.
5. Una Parte può ampliare in qualsiasi momento l’elenco degli accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione dei termini) mediante una notifica inviata al Depositario. La Parte specifica in tale notifica se l’accordo rientra nell’ambito di applicazione di una delle riserve formulate da tale Parte elencate al paragrafo 8 dell’articolo 28 (Riserve). La Parte può anche formulare una nuova riserva di cui al paragrafo 8 dell’articolo 28 (Riserve) se l’ulteriore accordo è il primo a ricadere nell’ambito di applicazione di una tale riserva. La Parte specifica anche qualsiasi ulteriore notifica che possa risultare necessaria ai sensi dei sottoparagrafi da b) a s) del paragrafo 1 al fine di tenere conto dell’inclusione degli ulteriori accordi. Inoltre, se l’ampliamento ha per effetto per la prima volta l’inclusione di un accordo fiscale concluso da o per conto di una Giurisdizione o un territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile una Parte, la Parte indica qualsiasi riserva (ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 28 (Riserve)) o notifica (ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo) applicabile agli Accordi fiscali coperti conclusi da o per conto di tale Giurisdizione o territorio. Alla data in cui gli ulteriori accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione di termini) diventano Accordi fiscali coperti, le disposizioni dell’articolo 35 (Efficacia) disciplinano la data in cui le modifiche all’accordo fiscale coperto hanno effetto.
6. Una Parte può effettuare ulteriori notifiche ai sensi dei sottoparagrafi da b) a s) del paragrafo 1 mediante una notifica inviata al Depositario. Tali notifiche hanno effetto:
a) con riferimento agli Accordi fiscali coperti conclusi soltanto con Stati o Giurisdizioni che sono Parti della Convenzione nel momento in cui l’ulteriore notifica è ricevuta dal Depositario:
i) per le notifiche riguardanti disposizioni che si riferiscono ad imposte ritenute alla fonte, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunicazione da parte del Depositario dell’ulteriore notifica; e
ii) per le notifiche riguardanti tutte le altre disposizioni, per le imposte prelevate con riferimento a periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione di un periodo