Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
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b. dagli organizzatori di giochi di grande estensione;
c. dalle istituzioni sociali;
d. da ogni persona che vi si rivolge spontaneamente comunicando dei dati in suo possesso che la concernono o che concernono una persona a lei vicina;
e. dalle autorità estere di vigilanza;
f. dalle autorità federali;
g. dalle Autorità intercantonali;
h. dall’autorità cantonale di vigilanza nel settore dei giochi di piccola estensione;
i. dalle autorità di perseguimento penale e la polizia;
j. da altre autorità cantonali.
2Tratta tali dati per adempiere i propri compiti legali nell’ambito della vigilanza in materia di:
a. gestione delle case da gioco;
b. trasparenza dei giochi;
c. sicurezza delle case da gioco;
d. attuazione delle misure di protezione sociale;
e. attuazione delle misure per lottare contro il riciclaggio di denaro e la criminalità; e
f. riscossione della tassa sulle case da gioco.
3In particolare può trattare i seguenti dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione:
a. dati concernenti la casa da gioco, i suoi organi e i suoi collaboratori;
b. dati concernenti i clienti delle case da gioco;
c. dati concernenti persone in contatto con le case da gioco.
4Può comunicare tali dati all’Autorità intercantonale di vigilanza e alle autorità cantonali anche in forma grezza.
5Per adempiere i loro compiti, i membri della CFCG e i collaboratori del segretariato della CFCG hanno accesso ai dati personali trattatati dalla CFCG nell’ambito della sua attività di vigilanza delle case da gioco.
Art. 95 Conservazione dei dati
1I dati trattati nell’ambito della vigilanza sono conservati al massimo per dieci anni dopo la fine dell’evento motivo della raccolta di dati. Per i dati relativi al rilascio delle concessioni, il termine inizia a decorrere dalla fine della concessione.
2Qualora sia avviato un procedimento prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1, il termine inizia a decorrere dalla conclusione del procedimento.