Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

1.3 La normativa proposta

1.3.1 Introduzione

Dalla sua entrata in vigore, sette anni fa, il CPC si è dimostrato praticabile. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario sottoporlo ad adeguamenti radicali o addirittura a una revisione totale. Vanno mantenuti i principi fondatori che hanno guidato l’elaborazione del CPC in quanto codificazione del diritto di procedura civile svizzero. Rimangono altresì immutate l’attuale ripartizione delle competenze e la competenza cantonale nell’ambito dell’organizzazione dei tribunali, anche se quest’ultima è parzialmente in contrasto con la nozione di unificazione.

Di conseguenza, il presente progetto di legge può e deve limitarsi a proporre adeguamenti e miglioramenti mirati, che appaiono oggi necessari o perlomeno opportuni, nel quadro dei principi del CPC vigente. Quest’idea è anche alla base del mandato parlamentare conferito dalla mozione CAG-CS 14.4008. Il Consiglio federale ritiene che sia prematuro procedere ad adeguamenti più importanti degli elementi centrali del CPC, ad esempio in relazione ai tipi di procedura e alle loro caratteristiche principali. Da un lato, perché in molti ambiti sono attesi ulteriori sviluppi e concretizzazioni della giurisprudenza che in molti casi il legislatore non dovrebbe anticipare. Dall’altro, dopo un’esperienza pratica di soli sette anni e in assenza di una valutazione globale dell’applicazione del CPC sull’arco di un periodo più lungo, una simile revisione appare in un certo senso prematura e in contrasto con i principi della certezza e della trasparenza giuridica.

Per gli stessi motivi, in materia di spese, il CPC deve altresì essere migliorato con adeguamenti mirati del diritto in vigore, operati nei limiti dei suoi principi esistenti (cfr. il n. 1.3.2 più sotto). Vanno quindi adeguate le disposizioni relative alle spese previste dal diritto federale per superare gli ostacoli constatati all’accesso alla giustizia e quindi rafforzare la tutela giurisdizionale. In sostanza, le proposte del Consiglio federale corrispondono a quelle già presentate all’epoca dell’elaborazione del CPC, ma poi respinte nei dibattiti politici. Nulla impedisce tuttavia al legislatore di rivedere le decisioni prese tempo fa alla luce dell’esperienza maturata nei sette anni di applicazione del CPC per trovare soluzioni migliori.

Un’eccezione va tuttavia fatta per la tutela giurisdizionale collettiva. Il Consiglio federale è dell’avviso che, considerate le lacune accertate e riconosciute nell’ambito dell’esercizio (collettivo) dei diritti in caso di danni di massa, sia opportuno tornare sulle decisioni prese all’epoca dal legislatore e dar seguito alla mozione Birrer-Heimo 13.3931. Le condizioni e il campo d’applicazione della disposizione sull’azione collettiva vanno adeguati di conseguenza. Questo tipo di azione è uno strumento noto del diritto svizzero e di provata efficacia. Al tempo stesso va creata una procedura di transazione di gruppo, ovvero uno strumento di composizione collettiva delle controversie basato su di una transazione giudiziaria consensuale sottoposta al giudice competente per verifica e approvazione. Il CPC sarà pertanto integrato con strumenti che permettono un vero e proprio esercizio collettivo dei diritti (cfr. nel dettaglio il n. 1.3.3 più sotto) tenendo conto delle specificità e della cultura giuridica svizzere. Per il Consiglio federale continua invece a non entrare in considerazione la creazione di una vera e propria azione di gruppo come chiesta da