Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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– è opinione diffusa che il diritto vigente ponga dei problemi nella pratica per
quanto riguarda la tutela giurisdizionale collettiva. Nella sua forma attuale, l’azione collettiva di cui all’articolo 89 CPC si è rilevata pressoché impraticabile. I dati disponibili rivelano infatti che finora non è ancora stata interposta un’azione di questo tipo. Questa constatazione corrisponde a precedenti dichiarazioni del Consiglio federale22;
– nonostante l’assenza di dati statistici affidabili riguardo a numerosi strumenti
di coordinamento delle procedure previsti dal CPC (cfr. anche di seguito), è opinione diffusa che occorra precisare e rafforzare ulteriormente segnatamente il litisconsorzio, il cumulo di azioni e le possibilità di coordinare svariati procedimenti nei casi in cui ad alcuni di essi si applica la procedura ordinaria e ad altri quella semplificata;
– il nuovo strumento dell’azione di chiamata in causa è stato introdotto a livel-
lo nazionale dal CPC; da quanto emerge dalla valutazione dell’adeguatezza del CPC alla pratica23, finora è rimasto pressoché inutilizzato e la sua efficacia è stata nel frattempo messa in discussione più volte segnatamente alla luce della relativa giurisprudenza del Tribunale federale;
– per tenere conto delle peculiarità delle procedure del diritto di famiglia (so-
prattutto per la procedura a tutela dell’unione coniugale o di divorzio, ma anche per l’azione di mantenimento e di paternità), il CPC prevede disciplinamenti particolari che si sono sostanzialmente affermati nella pratica. Alcuni di essi richiedono ulteriori miglioramenti del CPC – e, a lungo termine, anche di altri atti normativi – ad esempio per quanto riguarda le massime procedurali applicabili e, più in particolare, i termini d’impugnazione determinanti nella procedura sommaria24. Anche in questo contesto è in parte espresso più frequentemente l’auspicio dell’istituzionalizzazione su scala svizzera di tribunali di famiglia particolari, competenti, oltre che per le procedure del diritto di famiglia secondo il CPC, anche per altri aspetti del diritto di famiglia in senso lato (p. es. la protezione dei minori e degli adulti);
– dalla valutazione dell’adeguatezza del CPC alla pratica e, in particolare,
dall’esame delle statistiche e del numero di casi, è emerso che attualmente non vi sono cifre e statistiche nazionali che permettono di valutare l’idoneità del CPC e altre sue caratteristiche. Questa situazione è insoddisfacente.
22 Cfr. il rapporto «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» (Tutela giurisdizionale collettiva in Svizzera - stato e prospettive; disponibile soltanto in tedesco e francese) del Consiglio federale del luglio 2013, pag. 2, 27 seg., 56 seg.
23 Nella misura in cui vi sono monitoraggi statistici disponibili al riguardo, risulta che dall’entrata in vigore del CPC, sono state proposte azioni di chiamata in causa soltanto nei Cantoni di Basilea-Città, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo e Uri e la maggior parte di esse sono state proposte nei Cantoni di Lucerna, Ginevra e Neuchâtel.
24 Cfr. p. es. DANIEL STECK, Braucht die Schweiz ein einheitliches Familienverfahrensrecht?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler (a. c. di.), FS Sutter-Somm, Zurigo 2016, pag. 111 segg.