Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
siddetti danni di massa, vale a dire la possibilità di far valere mediante azione collettiva le pretese finanziarie di numerosi interessati in base a un'autorizzazione esplicita (opt in) in forma scritta o in un'altra forma che possa essere provata mediante un testo. La condizione è che l'organizzazione attrice sia idonea a far valere le pretese di risarcimento. Nel contempo sarà necessario unificare le azioni collettive finora previste dalle leggi speciali e abolire l’obbligo di prestare anticipi delle spese o cauzioni per le azioni collettive fino a un valore litigioso di 500 000 franchi.
Esempio: se un produttore di apparecchi elettrici o di veicoli in Svizzera ha venduto ai suoi clienti un apparecchio o un veicolo difettoso causando loro un danno di 2000 franchi perché il prodotto è senza valore, o richiede una riparazione di tale importo, un’associazione che rappresenta gli interessi di queste persone può proporre un’azione collettiva per chiedere il risarcimento del danno subito dai singoli clienti;
– in applicazione di precedenti decisioni del Consiglio federale, sarà creata una procedura di transazione di gruppo per garantire un’applicazione efficace del diritto ai danni di massa (cfr. art. 352a segg. AP-CPC). Nell’ambito di una simile procedura una o più persone (potenzialmente) chiamate a rispondere di una violazione del diritto civile e una o più organizzazioni che agiscono nel comune interesse delle persone colpite da questa (presunta) violazione del diritto civile, e quindi dei danneggiati, concludono una transazione di gruppo. Questa transazione sarà poi esaminata dal giudice e approvata se soddisfa le condizioni previste dalla legge. Sarà quindi vincolante per tutti gli interessati, a meno che un interessato non dichiari la propria uscita entro un determinato termine (opt out, cfr. art. 352g AP-CPC).
Esempio: numerosi clienti di un istituto finanziario sono danneggiati in maniera identica o analoga, perché hanno ottenuto informazioni sbagliate o perché la consulenza agli investimenti è sistematicamente carente. In questo caso, l’istituto finanziario e un’organizzazione che agisce nell’interesse dei danneggiati possono concludere una transazione di gruppo che, dopo essere stata approvata dal giudice, sarà vincolante per tutte le parti interessate e regolerà l’intero danno di massa;
– l’introduzione di ulteriori misure contribuirà a migliorare e agevolare l’applicazione collettiva del diritto per il tramite di azioni individuali. Si tratta principalmente della disgiunzione delle cause, della rimessione del processo e di rendere più agevole il ricorso al litisconsorzio e al cumulo di azioni.
Il Consiglio federale ritiene che queste misure agevoleranno o renderanno possibile un'applicazione collettiva del diritto anche nei casi di danni diffusi di importo limitato, che attualmente non sono quasi mai fatti valere mediante azioni individuali soltanto per motivi di economia processuale. Per ragioni di principio, il Consiglio federale rinuncia quindi attualmente alle proposte più incisive (degli esperti), in considerazione della cosiddetta apatia razionale dei danneggiati, di prevedere la possibilità per i danneggiati che hanno subito danni diffusi di uscire dall'azione collettiva (opt out).