Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
tuttavia mettere in discussione in particolare la funzione di filtro e di avvertimento dell’anticipazione delle spese;
– la disposizione sulla liquidazione delle spese giudiziarie (art. 111 CPC) va modificata per permettere di compensare le spese processuali con gli anticipi prestati dalla parte condannata a pagare le spese. L’eventuale scoperto è riscosso o restituita l’eventuale eccedenza. Il rischio legato all'incasso delle spese processuali non sarà più sopportato dalle parti ma dallo Stato; in molti Cantoni questa regolamentazione corrisponde a quanto prevedeva il regime applicabile prima dell’entrata in vigore del CPC;
– l'obbligo dei giudici di informare sulle spese giudiziarie deve essere esteso alle possibilità di finanziamento del processo. Il finanziamento da parte di terzi consente di superare gli ostacoli finanziari all’esercizio efficace del diritto, perlomeno nei casi in cui il valore litigioso è elevato.
Il Consiglio federale rinuncia per contro a determinare tariffe valide per tutta la Svizzera o a proporre un quadro tariffario e quindi limitare la sovranità tariffale dei Cantoni o sospenderla modificando l’articolo 96 CPC. Attualmente ritiene che sia indicato adeguare e migliorare le normative di diritto federale in materia di spese giudiziarie nel CPC, anziché intervenire nuovamente nell’autonomia organizzativa deli Cantoni.
1.3.3 Tutela giurisdizionale collettiva: estensione e completamento dell’azione collettiva e creazione di una procedura di transazione di gruppo (adempimento della mozione Birrer-Heimo 13.3931)
Per colmare le lacune legislative precedentemente accertate e rendere più efficace l’applicazione collettiva del diritto in particolare nel caso dei danni di massa e in parte anche di danni diffusi, il Consiglio federale, in adempimento della mozione Birrer-Heimo 13.3931 (cfr. il n. 1.1.4 più sopra), propone le seguenti tre misure28:
– l’azione collettiva di cui all’articolo 89 CPC non sarà più limitata alle lesioni dei diritti della personalità. Le condizioni della legittimazione attiva delle associazioni saranno estese. Nel contempo sarà creata un’azione collettiva di riparazione per far valere pretese di risarcimento del danno o di consegna dell’utile (art. 89a AP-CPC). Grazie a questo tipo di azione un’organizzazione legittimata ad agire, in particolare un’associazione, potrà far valere in proprio nome, mediante la cosiddetta sostituzione processuale, pretese finanziarie dei membri di un determinato gruppo di persone. S’intende così migliorare in particolare la possibilità di far valere pretese nel caso dei co-
28 Si tratta di un danno di massa se un numero elevato di persone è danneggiato in maniera identica o analoga e se il danno subito è significativo per ognuna di esse. Si parla invece di danni diffusi se un numero elevato di persone subisce un danno minore in termini di valore; cfr. al riguardo l'esaustivo rapporto «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» (Tutela giurisdizionale collettiva in Svizzera - stato e prospettive; disponibile soltanto in tedesco e francese) del Consiglio federale del luglio 2013, pag. 10 segg.