Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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1.3.6 Estensione della procedura di conciliazione
È indiscusso che dall’entrata in vigore del CPC la procedura di conciliazione ha dato buoni risultati. Per questo motivo va sviluppata nei punti seguenti:
– la competenza delle autorità di conciliazione di sottoporre alle parti una proposta di decisione sarà estesa in misura contenuta alle altre controversie patrimoniali giusta l’articolo 210 capoverso 1 lettera c AP-CPC aumentando il valore litigioso dagli attuali 5000 franchi a un massimo di 10 000 franchi. Rimane per contro invariato il valore litigioso per la decisione dell’autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali (2000 franchi);
– è prevista la possibilità di avviare una procedura di conciliazione anche nelle controversie secondo gli articoli 5 e 6 CPC se l’attore lo richiede nel momento del deposito dell’istanza presso l’autorità di conciliazione (art. 198 cpv. 2 AP-CPC). Appare di fatto opportuno ammettere la composizione extragiudiziaria delle controversie in questi casi, il che appare ragionevole anche perché permette di interrompere la prescrizione con efficacia;
– secondo l’articolo 206 capoverso 4 AP-CPC l’autorità di conciliazione avrà esplicita facoltà di punire con una multa disciplinare la parte morosa che non si fa rappresentare laddove è ammesso.
1.3.7 Altre misure mirate per migliorare l’applicabilità del CPC
Il Consiglio federale prevede ulteriori adeguamenti specifici allo scopo di migliorare la facilità d’uso del CPC alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale.
Intende innanzitutto semplificare il trattamento dei casi in cui un’azione o un’istanza sono rivolte a un giudice incompetente, e di quelli in cui gli atti sono consegnati per errore a un tribunale manifestamente incompetente. In sostanza si tratta d’introdurre un obbligo di comunicazione per i tribunali, come è o era previsto anche da altre leggi procedurali (cfr. art. 60a e 143 cpv. 1bis AP-CPC).
Oltre a ciò sono previsti ulteriori miglioramenti mirati, per garantire in misura ancora maggiore i diritti delle parti per tutelarne provvisoriamente la situazione giuridica durante il dibattimento o la procedura di ricorso (cfr. p. es. art. 236 cvp. 3, per. 2°, 239 cvp. 2, cvp. 2bis e 265 cvp. 4 AP-CPC).
Infine, sono proposti adeguamenti linguistici e redazionali nonché precisazioni in tutte e tre le versioni linguistiche (cfr. p. es. art. 96, per. 2°, 249 e 250, art. 70 cvp. 2 AP-CPC nella versione francese).
La richiesta formulata nell’iniziativa parlamentare (Poggia) Golay 13.441 «Procedura civile. Parificare il trattamento delle controversie nell'ambito delle assicurazioni complementari alla LAINF e alla LAMal» di assoggettare all’articolo 7 CPC le assicurazioni complementari all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (e quindi di adeguare l’art. 243 cvp. 2 CPC) è stata discussa nel quadro dei lavori preparatori. Il Parlamento ha dato seguito all’iniziativa; la commissione competente