Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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ne ha per il momento sospeso l’ulteriore trattazione per poter tenere conto della presente revisione. Dopo approfondito esame, il Consiglio federale ritiene tuttavia che la modifica richiesta non sia opportuna e rinuncia pertanto a formulare una proposta in merito. I due casi – quello delle assicurazioni complementari all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e quello delle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie – vanno trattati, a giusto titolo, separatamente, anche perché il vigente articolo 7 CPC riprende il diritto anteriore relativo alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie, che si distingue chiaramente dal diritto applicabile alle assicurazioni complementari all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. La normativa vigente non costituisce nemmeno una svista del legislatore. La parità di trattamento così come chiesta dall’iniziativa parlamentare (Poggia) Golay non sarebbe quindi adeguata, anche perché simili scostamenti dal principio della doppia istanza devono restare l’eccezione e perché le considerazioni addotte riguardo all’efficienza non sono convincenti.

1.3.8 Creazione di un diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi d’impresa (attuazione dell’iniziativa parlamentare Markwalder 15.409 «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa»)

L’iniziativa parlamentare Markwalder 15.409 «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa», cui hanno dato seguito entrambe le Camere e le commissioni competenti, chiede l'istituzione di un diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi d’impresa. L’iniziativa propone già la formulazione di un nuovo articolo 160a AP-CPC che era stato elaborato da un gruppo di lavoro dell’amministrazione. Il Consiglio federale presenta quindi questa proposta nel quadro del presente progetto per discussione e consultazione (cfr. al riguardo nel dettaglio anche i commenti ad art. 160a AP-CPC qui sotto).

1.3.9 Creazione di una legge federale per l’allestimento di una statistica nazionale delle procedure

L’esame dell’adeguatezza del CC alla pratica e la sua valutazione hanno mostrato che per quanto riguarda gli strumenti rilevanti e lo svolgimento della procedura civile non esistono dati statistici uniformi o cifre utilizzabili relativi al numero dei relativi casi. Il Consiglio federale è dell’avviso che i dati relativi all’applicazione debbano essere sufficientemente noti in vista delle future revisioni della legge. Propone quindi l'adozione di una legge federale affinché in futuro sia possibile rilevare il numero di casi e allestire su scala svizzera statistiche sugli indicatori relativi all’applicazione del CPC. Nello specifico, si tratterebbe quindi di rilevare i dati circa il numero, la natura, la durata e i costi dei procedimenti dinanzi ai tribunali di tutte le istanze e alle autorità di conciliazione (cfr. art. 401a AP-CPC). A tal fine la Confederazione deve rafforzare la collaborazione esistente con i Cantoni e i tribunali.