Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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lo39 intesa come azione collettiva per far valere le pretese dei consumatori, alla quale questi ultimi possono aderire per approfittare dell’effetto della sentenza sulle loro pretese individuali.

Dal 2014 la Francia prevede, nelle sue disposizioni di legge relative alla protezione dei consumatori, una vera e propria azione di gruppo in due fasi che consente a determinate associazioni di consumatori di far valere collettivamente le pretese di risarcimento dei consumatori. Per poter partecipare alla seconda fase della procedura di risarcimento occorre che i consumatori interessati rilascino una dichiarazione di adesione (principio dell’opt in)40. La legge sull’ammodernamento della giustizia del 2016 ha esteso quest’azione di gruppo e unificato le sue regole per tutte le forme di discriminazione, per la tutela ambientale e per la protezione della salute e dei dati.

Dall’inizio degli anni 2000, in Austria la prassi e la giurisprudenza hanno sviluppato la cosiddetta azione collettiva di tipo austriaco che prevede la possibilità per un’associazione attrice che raccoglie in capo a sé diverse azioni dei consumatori di farle valere collettivamente attraverso un cumulo di azioni41. Da anni vengono inoltre profusi sforzi per l’introduzione di una vera e propria azione di gruppo o collettiva; sforzi questi che hanno ottenuto un nuovo slancio recentemente.

Nel 2010 l’Italia ha integrato le disposizioni di legge che attengono alla protezione dei consumatori con un’azione collettiva che è già stata adeguata più volte. Essa permette a un’organizzazione o a singole persone interessate di presentare un’azione di gruppo cui possono aderire altri consumatori (opt in) e che viene poi eseguita nel quadro di una procedura in due fasi (ammissione dell’azione di gruppo e decisione materiale)42.

Dal mese di luglio 2005 il diritto olandese ha introdotto, con la legge sulla liquidazione collettiva di danni di massa, una regolamentazione speciale per le transazioni di gruppo ai fini dell’applicazione collettiva del diritto. È stata rivista nel 2012/2013. Queste procedure speciali di transazione di gruppo tra uno o più (presunti) danneggianti e un’associazione o fondazione che agisce nell’interesse comune di tutti i danneggiati, prevede la conclusione di una transazione approvata dal giudice e vincolante per tutti i danneggiati interessati che non abbiano dichiarato di voler uscire dal gruppo entro un determinato termine (opt out). Finora sono stati giudicati

39 Proposta di discussione sottoposta dal Ministero della giustizia tedesco: Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Musterfeststellungsklage del 31 lug. 2017; cfr. al riguardo AXEL HALFMEIER, Musterfeststellungsklage: Nicht gut, aber besser als nichts, ZRP 7/2017, pag. 201 segg.

40 Cfr. al riguardo STEPHANIE ROHLFING-DIJOUX, Reform des Verbraucherschutzes in Frankreich durch die Einführung einer Gruppenklage in das französische Recht, EuZW 2014, pag. 771 segg. con ulteriori rinvii.

41 Cfr. al riguardo auch Bericht «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» des Bundesrates vom Juli 2013, pag. 17 segg. sowie ALEXANDER KLAUSER/PETER HADLER, Kollektiver Rechtsschutz in der österreichischen Praxis, ZZPInt 18 (2013), pag. 103 segg. con ulteriori rinvii.

42 Cfr. ALESSIO VICINZINO, L’action de groupe en Italie: état de la situation, Revue Européenne de Droit de la Consommation 2014, pag. 549 segg.