Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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sette casi di danni di massa secondo una simile procedura43. Dal 2014 sono in corso nuovi lavori di revisione, che prevedono essenzialmente un’estensione dell’azione collettiva di riparazione. Il 16 novembre 2016 è stato presentato un progetto di legge corrispondente che prevede la creazione di un’azione collettiva per l’esercizio dei diritti risultanti da danni di massa con la possibilità di opt out per gli interessati.

1.5 Attuazione

In linea di principio, le modifiche proposte delle leggi federali vigenti non richiedono misure supplementari di attuazione per via d’ordinanza, eccetto la nuova disposizione dell’articolo 401a AP-CPC sulla statistica e il numero di casi, per la quale il Consiglio federale dovrà fissare in un’ordinanza i principi e le modalità dell’allestimento delle statistiche e del rilevamento del numero di casi (art. 401a cpv. 2 AP-CPC).

Gli adeguamenti del CPC proposti comportano tuttavia adeguamenti del diritto cantonale, in particolare delle leggi cantonali di procedura e di organizzazione dei tribunali (cfr. al riguardo il n. 3.2 più sotto).

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Codice di procedura civile

Sostituzione di un'espressione

La nozione di «decisione» è usata in modo uniforme nel codice di procedura civile, indipendentemente dalla terminologia cantonale, che continua ad essere molto eterogenea44. Per questo motivo, l'impiego dell'espressione «proposta di giudizio» nella procedura di conciliazione appare incoerente45. Essa sarà sostituita con l'espressione più adeguata «proposta di decisione». Ciò rende necessario modificare gli articoli 202 capoverso 4, 203 capoverso 2, 205 capoverso 2, il titolo prima dell'articolo 210, l'articolo 210 rubrica, capoversi 1 e 2, nonché l'articolo 211 capoversi 1, 2 lettera a (solo nel testo italiano), 3 e 4. Si tratta di mere modifiche terminologiche.

43 Cfr. al riguardo auch MATTHIS PETER, Zivilprozessuale Gruppenvergleichsverfahren – Einvernehmliche Streitbeilegung im kollektiven Rechtsschutz, tesi di laurea, Zurigo 2017, pag. 65 segg. sowie THIJS BOSTERS, Collective Redress and Private International Law in the EU, Aia 2017, pag. 47 segg.

44 Cfr. anche il messaggio CPC, FF 2006 6715 seg.

45 Cfr. in proposito anche BRUNO LÖTSCHER-STEIGER, Prüfungs- und Entscheidbefugnisse der Schlichtungsbehörde, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler (a c. di), FS Sutter-Somm, Zurigo 2016, pag. 409 segg., 414, che preferirebbe tuttavia la nozione di «Erledigungsvorschlag» (proposta di disbrigo) perché meglio esprime la distinzione con la decisione.