Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Riuscita unificazione del diritto di procedura civile
Il Codice di procedura civile (CPC)1, approvato dal Parlamento il 19 dicembre 2008 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011, ha unificato a livello nazionale il diritto di procedura (civile), come deciso nel quadro della riforma giudiziaria 1999/2000, sostituendo i 26 codici di procedura civile cantonali ed eliminando così la precedente frammentazione orizzontale del diritto2. È per contro rimasta di spettanza dei Cantoni l’organizzazione dei tribunali e quindi anche il disciplinamento della competenza per materia e della competenza funzionale nonché la sovranità tariffale nella fissazione delle spese giudiziarie, sempreché, eccezionalmente, il CPC non disponga altrimenti (cfr. art. 3, 4 cpv. 1 e 96 CPC nonché art. 122 cpv. 2 Cost.3).
Dopo poco più di sette anni dall’entrata in vigore del CPC, è possibile affermare che l’unificazione del diritto di procedura civile su scala svizzera è riuscita: oggi il CPC si è imposto come codificazione e consolidamento del diritto federale relativo al procedimento civile, ha dato buona prova di sé nel quadro dell’attività quotidiana di giudici, avvocati e dei soggetti di diritto e risulta, nel suo complesso, praticabile. Ciò è quanto emerso anche dai sondaggi e dallo scambio di opinioni con le parti in causa nell’ambito dei lavori preliminari in merito al presente progetto (cfr. al riguardo anche il n. 1.2.1 più sotto).
1.1.2 Primi interventi parlamentari immediatamente successivi all’entrata in vigore
Poco tempo dopo l’entrata in vigore del CPC sono stati depositati in Parlamento interventi parlamentari riguardanti questioni specifiche e problematiche vertenti soprattutto sulla mediazione4, la procedura di conciliazione5, la competenza materia-
1 Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC); RS 272.
2 Cfr. al riguardo il messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 6593 segg., 6605 segg. e il rapporto concernente l’avamprogetto di CPC (consultabile all’indirizzo: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/archiv/zivilprozessrecht/vn-beri.pdf), pag. 5.
3 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101.
4 Iv. pa. Hiltpold 11.437 «Revisione del Codice civile e del Codice di procedura civile. Mediazione nelle cause familiari con figli» (ritirata il 31.07.2012); Mo. Bernasconi 11.3094 «Favorire la corresponsabilità parentale grazie alla mediazione» (respinta dal CN il 13.12.2012); Ip. von Graffenried 12.3558 «Mediazione. Come è attuata nei cantoni?» (tolta dal ruolo; liquidata).