Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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mora, riguarda prima di tutto il convenuto. La nuova disposizione riprende in linea di massima la normativa dell'articolo 128 capoverso 1 CPC, ma si scosta da essa e dalla giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui non è richiesta alcuna circostanza qualificata come la turba dell'andamento della causa, la malafede o la temerarietà processuale. Come nel diritto vigente, anche questa sanzione disciplinare deve essere comminata prima di essere inflitta; la comminatoria può e dovrebbe essere contenuta nell'invito all'udienza di conciliazione.
Art. 209 cpv. 4 secondo periodo
Secondo la presente disposizione – in deroga al termine generale di tre mesi per l'inoltro della causa al tribunale (art. 209 cpv. 3 CPC) e al particolare termine abbreviato di 30 giorni per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni o locali commerciali e dell'affitto agricolo (art. 209 cpv. 4 per. 1° CPC) – sono fatti salvi gli altri termini speciali d'azione. Questa regola va adeguata per quanto riguarda i termini d'azione «giudiziari» che sono fatti salvi: secondo l'articolo 198 lettera h CPC, allorché il giudice ha impartito un termine per proporre azione, non ha luogo alcuna procedura di conciliazione, il che priva di ogni senso la riserva di cui all'articolo 209 capoverso 4 secondo periodo172 che va quindi eliminata per migliorare la comprensibilità della legge. Soltanto i termini speciali d'azione previsti dalla legge (p. es. dall'azione di convalida del sequestro di cui all'articolo 279 LEF) prevalgono sul termine generale d'azione di tre mesi di cui all'articolo 209 capoverso 3 CPC.
Art. 210 cpv. 1 lett. c
Oltre alla sua classica funzione conciliatoria, nel cui ambito sottopone alle parti una proposta di transazione a fini di conciliazione, l'autorità di conciliazione in determinati casi può sottoporre alle parti, nell'ambito della sua limitata funzione di giudice (cfr. art. 212 CPC), una proposta di decisione (art. 210 CPC; cfr. più sopra la proposta di modifica terminologica in sostituzione di un'espressione con cui «proposta di giudizio» è sostituita da «proposta di decisione»). Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni della comunicazione scritta (art. 211 cpv. 1 CPC), tale proposta di decisione ha gli effetti di una decisione definitiva.
Come precedentemente rilevato, la procedura di conciliazione secondo l'articolo 197 segg. CPC è un modello di successo, infatti la quota di casi liquidati in seguito a un accordo tra le parti oscilla tra il 50 e l'80 per cento (cfr. in proposito gli esaurienti commenti del n. 1.2.2 più sopra). Pertanto un'iniziativa cantonale del Cantone di Berna chiede di consolidare e sviluppare ulteriormente la procedura e l'udienza di conciliazione, segnatamente estendendo le competenze dell'autorità di conciliazione173.
Lo strumento della proposta di giudizio, introdotto con il CPC (ma già esistente nei Cantoni di Argovia, Svitto e San Gallo), ha il potenziale per liquidare in modo semplice e rapido le controversie: da una parte permette di porre termine alle proce-
172 Cfr. DTF 140 III 561 consid. 2.2.1; cfr. in proposito LAURENT GROBÉTY/MICHEL HEINZMANN, Délais de déchéance et autorisation de procéder, BR 2015, pag. 169 seg.
173 Cfr. 16.302 Iv. Ct. Berna: Sviluppo di un modello per le udienze di conciliazione.