Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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dei giuristi d'impresa di rifiutare di collaborare nella procedura civile in Svizzera sia la sola soluzione di compromesso che possa avere successo. Questa proposta si basa sull'attività svolta nella primavera 2014 da un gruppo di lavoro organizzato dall'Ufficio federale della giustizia con rappresentanti della COMCO, della FINMA, di Swiss Holdings, dell'Associazione svizzera dei giuristi d'impresa e della Federazione svizzera degli avvocati, nonché dell'Amministrazione federale. Grazie a questa normativa i giuristi d'impresa e le loro attività professionali nel servizio giuridico interno di un'impresa godranno in futuro di un'adeguata tutela del segreto nel processo civile. Come esposto nella motivazione dell'iniziativa parlamentare 15.409 Markwalder, questa modifica mira tra l'altro indirettamente anche a eliminare gli attuali svantaggi processuali derivanti dalla vigente situazione giuridica per le imprese svizzere nei procedimenti giudiziari stranieri– segnatamente negli USA –, visto che la Svizzera non conosce il diritto di rifiutare di testimoniare o di produrre documenti per i membri dei servizi giuridici delle imprese159.

Art. 177 Definizione

L'articolo 168 capoverso 1 CPC contiene un elenco esaustivo dei mezzi di prova ammessi nel processo civile (cosiddetto numerus clausus dei mezzi di prova)160; sono mezzi di prova ammessi, oltre alla testimonianza, ai documenti, all'ispezione oculare, alla perizia, alle informazioni scritte, all'interrogatorio e alle deposizioni della parti, anche i documenti ai sensi del CPC. L'articolo 177 CPC definisce gli atti considerati come documenti ai sensi del CPC: secondo il testo di legge si tratta di scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti.

In base a questa disposizione di legge, il Tribunale federale ha deciso che le perizie delle parti e le perizie private – vale a dire le perizie di esperti non ordinate e ottenute dal giudice secondo gli articoli 183 e seguenti CPC, ma commissionate da una parte medesima161 – non sono considerate documenti secondo l'articolo 177 CPC e quindi non costituiscono mezzi di prova ai sensi dell'articolo 168 capoverso 1 CPC162. Ciò risulta dal fatto che, durante l'elaborazione del CPC, le perizie di parte e le perizie private non sono state escluse soltanto come perizie ma anche globalmente come mezzi di prova. Questa decisione è in contraddizione con gran parte della

159 Cfr. in proposito l'esauriente perizia n. 16-156 dell'Istituto svizzero di diritto comparato dell'11 settembre 2017.

160 Cfr. in proposito soltanto messaggio CPC, FF 2006 6692 nonché DTF 141 III 433 consid. 2.5.1 che rimanda alla sentenza del TF 5A_957/2012 del 28 maggio 2013 consid. 2.

161 Cfr. sulla nozione DAVID RÜETSCHI, Das Parteigutachten unter der neuen ZPO, in: Bundi/Schmidt (a c. di), FS Meissner, Berna 2012, pag. 3 segg., 11 seg.

162 DTF 141 III 433 consid. 2