Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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essere accordata soltanto in casi eccezionali e solo riservando la relativa decisione dell'autorità giudiziaria superiore. Se in seguito la parte soccombente non presenta alcuna impugnativa o se non chiede la sospensione dell'esecuzione nella procedura di impugnazione, la sospensione già pronunciata decade.
Art. 239 cpv. 2 primo periodo e cpv. 2bis
Dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) si deduce anche l'obbligo delle autorità e dei giudici di motivare le loro decisioni. Le decisioni secondo gli articoli 236 segg. CPC vanno quindi in linea di massima motivate (cfr. anche art. 238 lett. g CPC). L'articolo 239 prevede alcune eccezioni a questo principio, nella misura in cui eccezionalmente alcune decisioni possono essere notificate senza motivazione scritta, sia quando il giudice consegna alle parti il dispositivo scritto con una breve motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC), sia quando fa recapitare formalmente il dispositivo alle parti (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC). Nei due casi, per le parti inizia a decorrere un termine di dieci giorni entro il quale possono chiedere la motivazione scritta della decisione. L'omessa richiesta della motivazione scritta è considerata come una rinuncia a impugnare la decisione e quindi non è fornita alcuna motivazione scritta.
Per quanto noto al Consiglio federale, la presente normativa ha finora dato buoni risultati, eccetto nei due casi che la presente revisione intende adeguare:
– se una parte chiede una motivazione scritta nei dieci giorni che seguono la notificazione della decisione, il giudice deve redigerla e notificarla a posteriori e quindi in molti casi iniziare a redigerla (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC). La legge non contiene tuttavia alcuna normativa sul termine entro il quale il giudice deve redigere e notificare la motivazione scritta. Ai fini di un disbrigo rapido le motivazioni scritte successive, il Consiglio federale propone una modifica di legge secondo cui la motivazione scritta deve essere consegnata entro quattro mesi dalla notificazione della decisione (art. 239 cpv. 2 per. 1° AP-CPC). Anche se è soltanto ordinatorio questo termine serve a trattare con sollecitudine le istanze di motivazione scritta successiva, il che è in fin dei conti anche nell'interesse dei tribunali;
– una parte può avere un interesse legittimo che una decisione non ancora motivata nel momento della sua notificazione sia eseguita il più rapidamente possibile, segnatamente se vi è il rischio di perdere definitivamente un diritto o se vi è un'urgenza di altro tipo. In questi casi il diritto vigente presenta alcune incertezze del diritto che il Consiglio federale intende eliminare con una chiara regola in un nuovo capoverso 2bissecondo cui una decisione notificata senza motivazione scritta è esecutiva come una decisione che ne è provvista (cpv. 2bis per. 1°). È già così nel diritto vigente: se sono notificate senza motivazione scritta, anche le decisioni contro le quali non vi sono impugnazioni con effetto sospensivo legale sono esecutive dalla loro notificazione177. Il punto che la revisione di legge intende disciplinare è la possibilità di esecuzione anticipata o di sospensione dell'esecuzione anche in questi
177 Cfr. soltanto DANIEL STAEHELIN, Art. 239 N 35 in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016.