Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo

dure in cui la conclusione di una transazione è fallita per poco e il potere propositivo dell'autorità di conciliazione può costituire un sollievo per le parti, segnatamente per quelle che temono di perdere la faccia. Inoltre permette di liquidare in modo efficiente i casi di mora, segnatamente se il convenuto non compare all'udienza per motivi finanziari. Le indagini mostrano che, sul piano svizzero, già nel 2012 il 3 per cento di tutte le procedure di conciliazione avviate ha potuto essere liquidato con una proposta di giudizio; nei Cantoni che conoscono da tempo tale strumento queste cifre sono nettamente superiori (nel Cantone di Argovia: 8,5 % nel 2011 e nel Cantone di San Gallo: 6,2 %).174

Secondo il Consiglio federale, il successo della procedura di conciliazione può essere ancora maggiore, se si estendono le competenze delle relative autorità di sottoporre alle parti proposte di giudizio. Propone pertanto di modificare l'articolo 210 capoverso 1 lettera c CPC, permettendo alle autorità di conciliazione di sottoporre una proposta di giudizio per le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 10 000 franchi (invece degli attuali 5000). L'importo proposto del Consiglio federale supera quindi quello previsto dall'iniziativa del Cantone di Berna summenzionata (8000 franchi). Non ritiene per contro adeguato concedere ai Cantoni soltanto la possibilità di aumentare le competenze dell'autorità di conciliazione perché si rimetterebbe in questione l'unificazione del diritto processuale civile. In ogni caso, le parti devono essere informate sugli effetti della proposta di giudizio, in particolare sulla rinuncia alle estese agevolazioni giudiziarie della procedura semplificata che risulta dall'accettazione della proposta di giudizio, segnatamente nel caso in cui non sono rappresentate.

Art. 224 cpv. 1 e 2bis

Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale con cui far valere le proprie pretese al più tardi nella sua risposta. La domanda riconvenzionale è un'azione indipendente che sussiste in quanto tale anche se l'azione è ritirata o non si entra nel merito; permette di trattare congiuntamente pretese e contropretese in un solo processo. Come il cumulo di azioni, con cui è strettamente apparentata, anche la domanda riconvenzionale serve soprattutto all'economia processuale e ha una grande importanza pratica.

Come mostra la valutazione della pratica, in linea di massima la normativa legale della domanda riconvenzionale di cui all'articolo 224 CPC funziona. Tuttavia, come nel caso del cumulo oggettivo di azioni di cui all'articolo 90 CPC, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale nel diritto vigente è limitata, in particolare dall'esigenza del medesimo tipo di procedura. Nel frattempo, il Tribunale federale ha deciso di seguire l'opinione della maggioranza secondo cui una domanda riconvenzionale d'accertamento negativo proposta in seguito a un'autentica azione parziale in procedura semplificata è ammissibile anche se la domanda riconvenzionale supera il valore litigioso ammesso nella procedura semplificata e dovrebbe quindi essere giudicata secondo la procedura ordinaria175. Il Consiglio federale ritiene che sia

174 Cfr. ISAAK MEIER/SARAH SCHEIWILLER, Erfolg des Schlichtungs- und Urteilsvorschlagsverfahrens nach neuer ZPO, ZSR 2014 I, pag. 155 segg., 186 seg.

175 DTF 143 III 506 consid. 4 con ulteriori rinvii.