Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo
necessario chiarire e adeguare la normativa in proposito, tanto più che la relazione tra gli articoli 224 e 94 CPC sul calcolo del valore litigioso in caso di domanda riconvenzionale è poco chiara.
Propone pertanto le seguenti modifiche dell'articolo 224 CPC, che sotto il profilo del contenuto, si ispirano alle modifiche proposte dell'istituto giuridico affine del cumulo di azioni di cui all'articolo 90 CPC:
– nel capoverso 1, come nel cumulo di azioni, la revisione sopprime il requisito del medesimo tipo di procedura, così da rendere, in linea di massima, ammissibile anche una domanda riconvenzionale che deve essere giudicata secondo procedure di tipo diverso. Come per il cumulo di azioni la domanda riconvenzionale non è ammessa se ad essa si applica la procedura sommaria o una particolare procedura del diritto di famiglia. In questi due tipi di procedura una domanda riconvenzionale che implica diversi tipi di procedura non è opportuna. La revisione chiede invece espressamente anche per la domanda riconvenzionale, indipendentemente dalla disposizione sulla competenza dell'articolo 14 CPC, che l'azione principale e la domanda riconvenzionale siano materialmente connesse;
– un nuovo capoverso 2bisprevede, come per il cumulo di azioni, che in caso di domanda riconvenzionale che implica procedure diverse, l'articolo 247 si applica per analogia alle pretese che per loro natura devono essere giudicate secondo la procedura semplificata, anche se l'azione e la domanda riconvenzionale sono giudicate insieme secondo la procedura ordinaria in base all'articolo 94 CPC. In tal modo si garantisce che, per tali pretese, le speciali agevolazioni di cui all'articolo 247 CPC valgono anche in caso di domanda riconvenzionale (cfr. in proposito i commenti all'articolo 90).
Art. 236 cpv. 4
Secondo l'articolo 236 capoverso 3 CPC, il giudice che pronuncia la decisione ordina misure d'esecuzione ad istanza della parte vincente. Tali misure di esecuzione permettono l'esecuzione diretta secondo l'articolo 337 capoverso 1 CPC. Ciò rende effettiva la tutela giurisdizionale176.
Se una decisione è immediatamente esecutiva per mancanza di un mezzo di impugnazione dotato di effetto sospensivo o in generale, se non vi è la possibilità di presentare un appello, anche il convenuto ha interesse a una tutela giurisdizionale effettiva e rapida e a che, su richiesta, possa venirgli in aiuto già il giudice che pronuncia la decisione, sospendendo provvisoriamente l'esecuzione, in casi eccezionali, fino alla decisione dell'autorità giudiziaria superiore. Infatti, l'esperienza insegna che può trascorrere un certo periodo di tempo fino alla decisione dell'autorità giudiziaria superiore secondo l'articolo 325 capoverso 2 CPC e durante tale periodo la parte soccombente non è protetta dall'esecuzione provvisoria. Il Consiglio federale propone di completare la presente disposizione con un nuovo capoverso 4. Questa modifica permetterà una migliore applicazione del principio della parità delle armi processuali. Secondo il chiaro tenore della nuova disposizione tale sospensione può
176 Cfr. PAUL OBERHAMMER, Art. 236 N 15, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014.