Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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Il Consiglio federale propone pertanto un nuovo capoverso 2 secondo cui, nei casi di competenza dell'istanza cantonale unica secondo l'articolo 5 o 6 CPC, l'attore può presentare la domanda di conciliazione alla pertinente autorità per chiedere l'esecuzione di una procedura di conciliazione o proporre l'azione direttamente dinanzi al giudice. Nei casi di competenza dell'istanza cantonale unica secondo l'articolo 5 o 6 CPC, l'attore deve poter scegliere se avviare una procedura di conciliazione facoltativa. Se lo fa, si applicano le regole generali di cui agli articoli 201 segg. CPC. Se non si addiviene a un'intesa, l'autorità di conciliazione concede l'autorizzazione ad agire e l'attore può proporre l'azione all'istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 6 CPC. È pure possibile che in una tale procedura di conciliazione porti a una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o a una decisione (art. 212 CPC).

Art. 206 cpv. 4

L'articolo 204 CPC disciplina la comparizione personale alle udienze di conciliazione; il CPC sancisce un obbligo fondamentale delle parti di partecipare all'udienza di conciliazione (art. 204 cpv. 1 CPC), vista l'importanza della presenza personale delle persone coinvolte nel conflitto e l'obiettivo prioritario della conciliazione. Di conseguenza, l'articolo 204 capoverso 3 CPC prevede un elenco esaustivo delle eccezioni a questo obbligo di partecipazione.

Se una parte non compare all'udienza di conciliazione e non si fa rappresentare in modo sufficiente, in particolare nei casi di cui all'articolo 204 capoverso 3 CPC, occorre stabilire gli effetti processuali di questo comportamento. In linea di massima, si tratta della mora della parte interessata; la mora nella procedura di conciliazione è specialmente disciplinata nell'articolo 206 CPC che distingue la mora dell'attore (= ritiro dell'istanza di conciliazione e stralcio della causa, cfr. art. 206 cpv. 1 CPC) dalla mora del convenuto (=procedura analoga alla mancata conciliazione, cfr. art. 206 cpv. 2 CPC, con conseguente rilascio dell'autorizzazione ad agire).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la violazione dell'obbligo fondamentale di partecipazione, a prescindere dalle ripercussioni della mora, può anche essere sanzionata con una multa disciplinare secondo l'articolo 128 CPC; ciò vale segnatamente per il convenuto che, senza rischiare una sanzione, con la sua non comparizione potrebbe altrimenti frustrare la volontà del legislatore che si tenti la conciliazione. Occorre tuttavia che la non comparizione turbi l'andamento della causa (art. 128 cpv. 1 CPC) o che vi sia malafede o temerarietà processuale (art. 128 cpv. 3 CPC) e che, per quanto possibile e opportuno, la multa disciplinare sia stata comminata prima di essere inflitta171.

Per rendere la legge ancor più facilmente applicabile, questa giurisprudenza del Tribunale federale deve essere concretizzata in un nuovo capoverso 4 dell'articolo 206 CPC. Secondo questa disposizione, la parte che non compare personalmente e che nei casi di cui al capoverso 3 non si fa rappresentare può essere punita con una multa disciplinare fino a 1000 franchi. Questa regola vale nello stesso modo per l'attore e per il convenuto anche se, tenuto conto delle citate conseguenze della

171 DTF 141 III 265 consid. 3–5