Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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– la nuova formulazione del capoverso 1 riprende il contenuto degli attuali capoversi 1 e 2 sull'appello in caso di applicabilità della procedura sommaria;
– un nuovo capoverso 2 prevede un diverso disciplinamento per la procedura d'appello in caso di controversie familiari secondo gli articoli 271, 302 e 305 CPC: in questi casi i termini per l'appello e quello per la risposta saranno di 30 giorni e l'appello incidentale sarà proponibile. Questa modifica consente di migliorare nettamente le normative del CPC per quanto riguarda l'impugnazione di procedure di diritto familiare e di continuare a garantire al meglio il citato scopo di celerità della procedura sommaria nelle procedure d'impugnazione.
Art. 317 cpv. 1bis
L'articolo 317 capoverso 1 CPC disciplina le modalità secondo cui sono considerati i nuovi fatti e nuovi mezzi di prova nella procedura d'appello. Di essi occorrerà tenere conto solo limitatamente, ovvero soltanto se sono addotti tempestivamente e se la parte interessata non aveva potuto addurli dinanzi alla prima istanza nonostante avesse dato prova della diligenza richiesta.
A differenza delle procedure di prima istanza (cfr. art. 229 cpv. 3 CPC) il diritto vigente non prevede alcuna eccezione a questo principio per i procedimenti in cui il giudice o l'autorità giudiziaria superiore deve chiarire i fatti d'ufficio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, contrariamente a quanto sostiene una parte della dottrina199, un'applicazione per analogia dell'articolo 229 capoverso 3 CPC alla procedura d'appello è esclusa200: né la sua genesi né la sua sistematica permettono di interpretare la norma scostandosi dal suo tenore. La limitazione dei nova si applica malgrado l'articolo 247 capoverso 2 CPC secondo cui l'autorità giudiziaria superiore accerta d'ufficio i fatti (= principio inquisitorio sociale o limitato) anche nella procedura semplificata.
Secondo il Consiglio federale vanno peraltro distinte le procedure in cui vige il principio inquisitorio illimitato. In questi casi, in cui l'autorità giudiziaria superiore deve «esaminare» d'ufficio i fatti (cfr. in particolare art. 296 CPC per gli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia [cfr. in proposito anche i commenti precedenti] nonché l'articolo 446 capoverso 1 CC sul diritto della protezione dei minori e degli adulti), i fatti e i mezzi di prova nuovi devono essere ammessi illimitatamente fino alla deliberazione della sentenza anche nella procedura di appello. Numerosi tribunali cantonali hanno già deciso in questo senso201; a quanto pare, finora il Tribunale federale non ha ancora dovuto esaminare la questione. Nella
199 Così p. es. BENEDIKT SEILER, Zur Anwendbarkeit von Art. 229 Abs. 3 ZPO im Berufungsverfahren, SZZP 2012, pag. 457 segg.; MARTIN H. STERCHI, Art. 317 N 8, in: BK ZPO, Berna 2012; NICOLAS JEANDIN, Art. 317 N 9, in: CPC commenté, Basilea 2011.
200 DTF 138 III 625 consid. 2.1 seg. Cfr. in proposito l'esauriente scritto di DIETER FREIBURGHAUS, Untersuchungsmaxime ohne Novenrecht im Berufungsverfahren nach ZPO?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler (a c. di), FS Sutter-Somm, Zurigo 2016, pag. 111 segg.
201 Cfr. p. es. KGer BL, decisione del 24 gennaio 2012, 400 2011 193, consid. 2; OGer ZH, sentenza del 20 agosto 2014, LY140011-O, consid. 2.4; OGer ZH, sentenza dell'8 maggio 2013, LC130019, consid. 3.1.