Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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La transazione di gruppo conclusa in modo consensuale è presentata congiuntamente dalle parti al competente tribunale superiore cantonale affinché sia approvata e dichiarata vincolante. In una procedura particolare il tribunale esamina questa transazione di gruppo, in particolare la sua adeguatezza materiale, la sua equità formale, la sua correttezza procedurale nonché l'efficienza della procedura mediante transazione di gruppo. Se il tribunale approva e dichiara vincolante la transazione di gruppo, tutti gli interessati saranno tenuti a rispettarla, a meno che abbiano dichiarato (singolarmente), per scritto entro un determinato termine, la loro uscita (opt out) dalla transazione di gruppo, di modo che possono ricorrere senza restrizioni a una procedura individuale per far valere il loro diritto a un eventuale risarcimento. L'attuazione della transazione di gruppo è poi effettuata principalmente per il tramite delle organizzazioni rappresentanti.

La procedura proposta per le transazioni di gruppo si ispira in particolare a una procedura analoga che esiste nei Paesi Bassi dal 2005204. La normativa si prefigge di mettere a disposizione una procedura per i danni di massa che permetta la liquidazione collettiva e consensuale di un elevato numero di pretese finanziarie identiche o analoghe in una procedura di giustizia chiaramente stabilita i cui effetti, se la transazione di gruppo è approvata e dichiarata vincolante dal giudice, riguardano in via di principio tutti gli interessati. Gli interessati hanno sempre un diritto di uscita (opt out), cosicché i loro diritti individuali sono tutelati in ogni caso. Nel contempo, una tale liquidazione collettiva non è possibile se è contraria alla volontà della parte che deve fornire le prestazioni, ovvero dell'autrice presumibile del danno, poiché la transazione di gruppo richiede sempre la sua partecipazione e il suo consenso.

Art. 352a Principio

La disposizione stabilisce i principi del nuovo strumento della transazione di gruppo che regola in modo consensuale e collettivo le conseguenza di una violazione del diritto rimproverata:

– le parti di una transazione di gruppo sono da una parte le organizzazioni e quindi in particolare anche le associazioni legittimate secondo gli articoli 89 e 89a a proporre un'azione collettiva (cfr. in proposito i commenti all'art. 89 AP-CPC più sopra) e dall'altra una o più persone a cui è rimproverata una violazione del diritto sulla quale si basano pretese di natura soprattutto finanziaria (cpv. 1). Queste organizzazioni non devono quindi avere scopo di lucro e devono essere autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di un determinato gruppo di persone, segnatamente i consumatori o i pazienti lesi, i lavoratori o anche gli interessi di aziende industriali (cfr. i commenti

204 Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades to vergemakkelijken (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade) (WCAM) (consultabile in inglese all'indirizzo http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/richtlijnen/2008/06/24/de-nederlandse- wet-collectieve-afwikkelingmassaschade.html [31.5.2013]). Cfr. in proposito il rapporto «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» (Tutela giurisdizionale collettiva in Svizzera - stato e prospettive; disponibile soltanto in tedesco e francese) del Consiglio federale del luglio 2013, pag. 39 segg.