Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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procedura con principio inquisitorio illimitato, l'interesse all'accertamento dei fatti e alla scoperta della verità materiale deve prevalere e la limitazione dei nova va pertanto sostituita da un pieno diritto ai nova.
La disposizione dell'articolo 317 CPC va quindi completata con un nuovo capoverso 1bissecondo cui i nuovi fatti e mezzi di prova sono presi in considerazione fino alla deliberazione della sentenza se il giudice deve esaminare d'ufficio i fatti. La normativa corrisponde a quella dell'articolo 229 capoverso 3 con l'eccezione del principio inquisitorio illimitato (differenza espressa dall'uso del termine «esaminare» invece di «chiarire»).
Art. 328 cpv. 1 lett. d
Secondo l'articolo 51 capoverso 3 i motivi di ricusazione scoperti dopo la chiusura del procedimento devono essere fatti valere con un procedimento di revisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò vale tuttavia soltanto se non è più disponibile alcun altra impugnazione. Secondo la proposta del Consiglio federale, l'articolo 51 capoverso 3 CPC dovrebbe pertanto essere modificato e precisato di conseguenza (cfr. i commenti all'art. 51 cpv. 3 AP-CPC più sopra). In considerazione di questa modifica occorre completare l'elenco dei motivi di revisione dell'articolo 328 capoverso 1 CPC, incompleto nel diritto vigente202, ma esaustivo secondo il messaggio CPC203, con la fattispecie della successiva scoperta di motivi di ricusazione di cui all'articolo 51 capoverso 3 AP-CPC.
Titolo prima dell'art. 352a
Titolo undicesimo: Transazione di gruppo
Oltre a estendere il campo d'applicazione materiale dell'azione collettiva e delle sue possibilità di tutela giurisdizionale (cfr. in proposito anche il n. 1.3.2 più sopra), lo strumentario di diritto processuale civile va completato con una nuova procedura di transazione di gruppo. Nell'ambito di questo tipo transazione, una o più persone a cui è rimproverata la violazione di un diritto concludono una transazione di gruppo con una o più organizzazioni legittimate ad agire secondo l’articolo 89 AP-CPC nell'interesse comune di tutte le persone interessate dalla (presumibile) violazione del diritto e quindi (presumibilmente) danneggiate e le rappresentano. L’essenza di questa convenzione è la portata e l'oggetto delle pretese di risarcimento dei danni – non dimostrate, accertate e attribuite nel quadro di una procedura giudiziaria – dell'intero gruppo di interessati nei confronti delle persone a cui tali danni sono imputati. Come una semplice transazione, anche la transazione di gruppo si basa in linea di massima su un disciplinamento consensuale delle conseguenze (dannose) di determinati fatti e non presuppone alcun accertamento precedente, vincolante o ufficiale della violazione di un obbligo, il che può essere un vantaggio per il presunto o i presunti autori della violazione sotto il profilo della pubblica immagine e della reputazione.
202 Cfr. soltanto DIETER FREIBURGHAUS/SUSANNE AFHELDT, Art. 328 N 12, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016 e IVO SCHWANDER, Art. 328 N 24 in: DIKE ZPO, 2a ed., Zurigo 2016.
203 Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6752.