Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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Nella prassi questa disposizione solleva una serie di questioni e pone dei problemi allorquando il giudice rifiuta di ordinare il provvedimento e il richiedente vuole opporsi a questa decisione. Se la controparte è convocata a un'udienza o le è assegnato un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni secondo l'articolo 265 capoverso 2 CPC, nonostante l’impugnazione, ciò significa che prende atto della procedura avviata nei suoi confronti e tendente alla pronuncia di provvedimenti, senza che alcun provvedimento o ordine del giudice protegga la parte richiedente dalla (pretesa) messa in pericolo di un diritto. Il richiedente corre così il pericolo che la controparte venga informata dei provvedimenti chiesti nei suoi confronti, anche se soltanto a titolo superprovvisionale189.

Un nuovo capoverso 4 intende chiarire e migliorare la situazione giuridica prevedendo che il giudice adito, dopo aver rifiutato in tutto o in parte di ordinare misure superprovvisionali, su richiesta del richiedente, aspetta la decisione sul reclamo contro il suo rifiuto prima di comunicarlo alla controparte e di convocare le parti all'udienza o fissare loro un termine per prendere posizione. Il richiedente può presentare tale richiesta supplementare insieme alla richiesta di provvedimenti. In seguito, se il richiedente rinuncia a impugnare la decisione di rifiuto o ritira il ricorso contro tale decisione, quest’ultima dovrà essere notificata immediatamente alla controparte. Lo stesso vale se l'impugnativa del richiedente è rifiutata (definitivamente). Questa normativa migliora non soltanto la situazione processuale del richiedente, senza svantaggiare la controparte, ma anche la parità processuale delle armi.

Art. 266 lett. a

L'articolo 266 CPC disciplina i provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media periodici e riprende il contenuto della precedente disposizione dell'articolo 28c capoverso 3 vCC190. Tuttavia il testo dell'articolo 266 lettera a CPC non corrisponde al diritto previgente nella misura in cui non contempla più le lesioni attuali191. Questa svista del legislatore192 deve essere corretta adeguando di conseguenza la lettera a, di modo che la legge continui a menzionare espressamente le lesioni attuali anche in futuro.

Art. 295 cpv. 2

L'articolo 295 CPC stabilisce il principio secondo cui la procedura semplificata si applica alle azioni indipendenti relative agli interessi dei figli. Sono eseguite secondo la procedura semplificata in particolare le azioni di mantenimento indipendenti secondo gli articoli 276 e seguenti CPC o le azioni concernenti la contestazione o il

189 Cfr. MIGUEL SOGO, Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen, SJZ 2017, pag. 1.

190 Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6729.

191 Cfr. in proposito soltanto MICHEL HEINZMANN/BETTINA BACHER, Art. 266 ZPO: Alter Wein in neuen Schläuchen?, medialex 2013, pag. 159; MATTHIAS SCHWAIBOLD, Superprovisorische Massnahmen gegen Medien im Persönlichkeitsrecht, in: Furrer (a c. di), Aktuelle Anwaltspraxis, Zürich 2013, pag. 135 segg. e MATTHIAS SCHWAIBOLD, Eine versehentliche Reform: Massnahmen gegen periodische Medien gemäss Art. 266 ZPO, SZZP 2013, pag. 355 segg.

192 Cfr. soltanto LUCIUS HUBER, Art. 266 N 4a, in: ZK ZPO, 3a ed., Berna 2016.