Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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riconoscimento della paternità (art. 256, 260a o 261 CC, cosiddetti processi relativi allo statuto). Secondo l'articolo 296 CPC in questi casi si applica il severo principio inquisitorio (art. 296 cpv. 1 CPC: «Il giudice esamina d’ufficio i fatti.»; cfr. anche i successivi commenti a questa disposizione più sotto) e il principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC).

La normativa riguarda soltanto cause relative agli interessi dei figli, vale a dire le azioni di figli minorenni. Il diritto vigente non prevede tuttavia regole chiare per quanto riguarda le azioni proposte dai figli maggiorenni e quindi in particolare le azioni di mantenimento nella maggiore età. La giurisprudenza del Tribunale federale stabilisce tuttavia chiaramente che le azioni relative all'assistenza tra parenti (art. 329 cpv. 3 CC) devono essere giudicate secondo la procedura ordinaria193. Il Tribunale federale non ha tuttavia giudicato definitivamente la questione della procedura da applicare alle azioni di mantenimento di figli maggiorenni, anche se tende (incidentalmente) a rimandare il figlio maggiorenne in generale alla procedura ordinaria e a non applicare né il principio inquisitorio illimitato né il principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti194.

Questa situazione giuridica poco chiara è insoddisfacente e richiede un chiarimento nella legge: secondo un nuovo capoverso 2, alle azioni indipendenti di mantenimento proposte dal figlio si applicherà la procedura semplificata indipendentemente dalla maggiore età. Così, le azioni di mantenimento dei figli si svolgeranno sempre in procedura semplificata, indipendentemente dall’età dei figli e dal valore litigioso. Occorrerà per contro continuare a distinguere i diversi principi processuali applicabili: il principio inquisitorio illimitato e il principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti secondo l'articolo 296 CPC si applicherà soltanto se la causa riguarda gli interessi dei figli e quindi nei casi di minorenni, perché questi ultimi necessitano particolare protezione. Per contro, nella procedura di mantenimento dei maggiorenni si applicheranno le agevolazioni della procedura semplificata (cfr. art. 247 CPC); un'ulteriore protezione processuale per i figli maggiorenni non è in linea di massima necessaria195. In virtù del rimando alle disposizioni sull'azione di mantenimento del figlio dell'articolo 329 capoverso 3 CC, la procedura semplificata si applicherà anche alle azioni di assistenza dei parenti, indipendentemente dal valore litigioso.

Art. 296 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Secondo la presente disposizione, nelle cause relative agli interessi dei figli vale il (severo) principio inquisitorio che va distinto dal principio inquisitorio sociale o attenuato applicabile in alcuni settori della procedura semplificata (cfr. art. 247 cpv. 2 CPC), della procedura sommaria (cfr. art. 255 CPC) e del diritto di famiglia (cfr. art. 272 e 277 cpv. 3 CPC). Mentre le versioni tedesca e italiana esprimono tale distinzione con la loro formulazione linguistica («Il giudice esamina d'ufficio i fatti» e «Il giudice accerta d'ufficio i fatti», «Das Gericht erforscht den Sachverhalt von

193 DTF 139 III 368 consid. 2 e 3

194 DTF 139 III 368 consid. 2 e 3, in particolare consid. 3.4; cfr. in proposito SAMUEL ZOGG, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, fampra.ch 2017, pag. 404 segg.

195 Cfr. DTF 139 III 368 consid. 3.4 e anche DTF 118 II 93.