Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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Amtes wegen» gegenüber «Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest»; la versione francese non lo fa («Le tribunal établit les faits d'office»). Con la presente modifica si vuole rimediare a questa imprecisione terminologica adeguando di conseguenza la versione francese dell'articolo 296 capoverso 1 CPC. La nuova disposizione corrisponde al testo del previgente articolo 254 numero 1 vCC «[le juge] examine d'office les faits». Si tratta di una modifica redazionale; il contenuto della disposizione rimane immutato.

Art. 314 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2

In deroga alla normativa generale (art. 311–313 CPC), l'articolo 314 CPC contiene disposizioni particolari sull'appello delle decisioni rese in procedura sommaria (art. 248 segg. CPC): secondo l'articolo 314 capoverso 1 CPC il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni (invece che di 30 giorni) e secondo l'articolo 314 capoverso 2 CPC l'appello incidentale è improponibile nella procedura sommaria. In tal modo si vuole garantire una liquidazione rapida della procedura sommaria, anche dinanzi all'autorità giudiziaria superiore196.

A differenza delle normative generali dell'appello, che hanno dato buoni risultati nella pratica, un punto della normativa particolare della procedura sommaria è criticato già da tempo197: nelle controversie di diritto della famiglia sottoposte alla procedura sommaria – vale a dire le procedure di diritto matrimoniale (cfr. art. 271 CPC), in particolare la procedura di protezione del matrimonio (art. 271 lett. a CPC), come pure determinate procedure delle cause relative agli interessi dei figli (art. 302 CPC) e procedure riguardanti l'unione domestica registrata (art. 305 CPC) – queste normative possono essere migliorate sotto un duplice profilo.

In primo luogo, il termine di dieci giorni per l'appello o la risposta all'appello appare in molti casi inadeguato, perché troppo breve, tanto più che le ferie giudiziarie e quindi la sospensione dei termini non si applicano (cfr. art. 145 cpv. 2 lett. b CPC), il che può avere per conseguenza rigori ingiustificati per quanto concerne la notificazione delle decisioni prima dei giorni festivi o delle ferie.

In secondo luogo, l’improponibilità dell'appello incidentale, secondo l'articolo 314 capoverso 2 CPC ha come conseguenza che nei casi di protezione del matrimonio complessi e contestati sono presentati appelli indipendenti per precauzione e per motivi puramente strategici, il che non comporta soltanto un considerevole onere (secondo l'art. 311 cpv. 1 CPC l'appello deve essere motivato sin dalla sua proposizione), ma un ulteriore inasprimento e pregiudica la disponibilità delle parti a concludere una transazione198.

Pertanto l'articolo 314 CPC deve essere modificato e completato come segue:

196 Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6744.

197 Cfr. p. es. ROLAND FANKHAUSER, Übersicht über die familienrechtlichen Bestimmungen im neuen Entwurf zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, fampra.ch 2004, pag. 42 segg.

198 Così già ROLAND FANKHAUSER, Übersicht über die familienrechtlichen Bestimmungen im neuen Entwurf zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, fampra.ch 2004, pag. 50 seg.