Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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gruppo (lett. a), sul diritto di uscita di cui all'articolo 352g (lett. b) e sulle modalità dell'indennizzo secondo l'articolo 352k (lett. c).
Art. 352d Procedura
La procedura di approvazione di una transazione di gruppo deve tenere conto delle specifiche particolarità di questa forma di attuazione consensuale collettiva del diritto. Le normative di legge possono pertanto limitarsi ai punti centrali, consentendo così al tribunale competente di meglio adeguare la procedura a ogni singolo caso. Oltre al titolo undicesimo, a tal fine si applicano le rimanenti disposizioni del CPC. Visto il suo carattere fondamentalmente consensuale, la procedura di approvazione è sostanzialmente una procedura di volontaria giurisdizione, di modo che le relative disposizioni (in particolare art. 254 cpv. 2 lett. c, 255 lett. b CPC) sono applicabili per analogia anche se la procedura di approvazione non ha luogo in procedura sommaria.
Elemento centrale della procedura è un dibattimento pubblico a cui sono citate le parti della transazione di gruppo (cpv. 1). Inoltre tutti gli interessati dalla pretesa violazione del diritto devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento, il che garantisce i loro diritti procedurali e, in particolare, il loro diritto di essere sentiti. Pertanto la disposizione prevede che il tribunale, con la citazione incarica le parti della transazione di gruppo di informare individualmente gli interessati noti e il pubblico sul dibattimento e la transazione di gruppo (cpv. 2). Le spese derivanti da queste due informazioni sono a carico delle parti alla transazione di gruppo. Il carattere particolare della transazione di gruppo giustifica il fatto che, in deroga ai principi generali del diritto processuale (civile) svizzero, questo obbligo di informazione incombe alle parti e non al tribunale. L'informazione comprende il luogo e la data del dibattimento, nonché la possibilità di parteciparvi (lett. a) e il contenuto della transazione di gruppo (lett. b).
Per semplificare il dibattimento pubblico il tribunale può ordinare all'atto della alla citazione che tutti i partecipanti e quindi in particolare gli interessati depositino i loro atti per scritto prima del dibattimento (cpv. 3).
In considerazione del particolare effetto collettivo di una transazione di gruppo, l'esame e l'approvazione del tribunale rivestono un'importanza centrale. Poiché il tribunale nella sua decisione non è vincolato alle richieste delle parti della transazione di gruppo secondo il principio della corrispondenza tra il detto e il pronunciato, deve valere anche il principio inquisitorio (limitato) e il tribunale può assumere prove d'ufficio (cpv. 4). Quindi il tribunale può in particolare fare ricorso a periti (cfr. art. 183 segg. CPC) o raccogliere informazioni scritte (cfr. art. 190 CPC).
Art. 352e Rapporto con altri procedimenti
Visto il gran numero di interessati, prima della conclusione e dell’approvazione di una transazione di gruppo possono essere promosse azioni individuali – e in futuro anche azioni collettive secondo gli articoli 89 e 89a AP-CPC – per la medesima violazione del diritto. Poiché si prefigge proprio di risolvere la controversia in modo consensuale, collettivo e globale, la procedura della transazione di gruppo secondo