Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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al quale gli interessati devono consegnare la dichiarazione di uscita (opt out) (lett. f);
– secondo la lettera g occorre infine precisare l'onere delle spese, in particolare delle spese procedurali. Si tratta da una parte delle spese dirette della transazione di gruppo ma anche delle spese della procedura di approvazione che devono essere finanziate dalle parti come previsto nella loro convenzione (cfr. in proposito anche l'art. 109 cpv. 1 AP-CPC). Sono anche necessarie indicazioni sull'onere delle spese per i passi successivi all'approvazione e in particolare sull'adempimento della transazione di gruppo.
Art. 352c Richiesta
Oltre alla transazione di gruppo la richiesta comune delle parti rappresenta l'elemento centrale e necessario della procedura della transazione di gruppo. Si tratta di una domanda formale rivolta al tribunale competente per avviare la procedura della transazione di gruppo e chiederne l'approvazione, che deve contenere determinate indicazioni necessarie.
Secondo il capoverso 1 la richiesta congiunta delle parti tendente all'approvazione della transazione di gruppo deve essere presentata al tribunale competente insieme a un originale della transazione (cfr. in proposito i commenti agli art. 5 e 16a AP-CPC più sopra). Su tale base, se i relativi requisiti sono adempiuti, il tribunale avvia poi una procedura di transazione di gruppo secondo il titolo undicesimo del CPC.
Il capoverso 2 disciplina le indicazioni necessarie per una tale richiesta. Oltre alle indicazioni sulle parti e sui loro rappresentanti (lett. a), deve indicare il contenuto, la conclusione, le basi e gli elementi principali della transazione di gruppo, nella misura in cui sono direttamente contenuti nella transazione (lett. b). Nel complesso la richiesta deve fornire al tribunale tutte le indicazioni possibili necessarie per la decisione di approvazione secondo l'articolo 352f AP-CPC. Gli elementi centrali della richiesta sono, secondo la lettera c, i nomi e gli indirizzi di tutte le persone interessate dalla transazione di gruppo e note alle parti. Ciò è necessario perché gli interessati devono essere informati dalle parti sulle trattative pubbliche e sulla possibilità di parteciparvi (cfr. i commenti all'art. 352d AP-CPC più sotto). A seconda del tipo e della portata della violazione del diritto rimproverata e del danno (di massa) verosimilmente causato, le parti potranno conoscere più o meno precisamente il numero degli interessati. Segnatamente nel caso di violazioni contrattuali, i relativi rapporti e le parti contraenti possono in genere essere identificati in modo relativamente semplice, ad esempio nel quadro della prestazione di servizi finanziari, di una transazione finanziaria, di un’acquisizione di grande portata (p. es. l'acquisto di autovetture di un determinato fabbricante e modello). La richiesta deve sempre indicare il modo di procedere convenuto e previsto dalle parti per comunicare al pubblico e informare sulla transazione di gruppo (lett. d). Quindi le parti devono esporre al tribunale in particolare come e con quali mezzi intendono ottemperare ai loro obblighi di informazione secondo gli articoli 352d capoverso 2 e 352f capoverso 3 AP-CPC. A tal fine i mezzi di comunicazione elettronica (p. es. email e Internet) avranno la priorità sulle lettere di informazione e le inserzioni nei giornali. La richiesta dovrà inoltre informare sul contenuto e gli effetti della transazione di