Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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giudicato222. L’assenza dell’interruzione della prescrizione rappresenta uno svantaggio per un modo di procedere scaglionato in cui un’azione collettiva è seguita da successive azioni individuali223 ed è uno dei motivi per i quali l’azione collettiva così come prevista dal diritto vigente non è stata finora proposta (cfr. al riguardo il
n. 1.2.2 più sopra e il commento all’articolo 89 AP-CPC).
È quindi prevista l’introduzione di un nuovo numero 3 all’articolo 135 CO, secondo il quale l’azione collettiva giusta gli articoli 89 e 89a AP-CPC interrompe la prescrizione per crediti dei membri di un determinato gruppo di persone compreso nell'azione collettiva. La normativa proposta, oltre a rendere più efficace un’azione collettiva, riduce il numero di azioni legali avviate all’unico scopo di interrompere la prescrizione. Il diritto svizzero conosce già una disposizione corrispondente: si tratta dell’articolo 15 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005224 contro il lavoro nero (LLN). L’interruzione della prescrizione varrà soltanto per le pretese oggetto dell’azione collettiva. A seconda del tipo di azione collettiva, occorrerà quindi distinguere tra pretese interessate e pretese non interessate dall’effetto interruttivo della prescrizione.
Art. 135 n. 4
Secondo questa disposizione il deposito della richiesta di approvazione di una transazione di gruppo interromperà la prescrizione per le relative pretese. Come per l’azione collettiva (cfr. il commento al n. 3 qui sopra) s’intende evitare l’avvio di azioni legali o di esecuzioni tendenti unicamente all’interruzione della prescrizione. Inoltre il termine di prescrizione verrà mantenuto per le persone che dichiarano la loro uscita successivamente, in modo da non limitarle nella loro sfera di libera disposizione.
2.2.4 Legge sulla protezione dei marchi (LPM)
Art. 56 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2
Nella misura in cui le disposizioni vigenti conferiscono un diritto ad agire ad associazioni professionali o economiche e a organizzazioni di consumatori, occorre estendere ed allineare tale diritto con gli articoli 89 e 89a AP-CPC. Se simili organizzazioni adempiono le condizioni generali di cui all’articolo 89 capoverso 1 AP-CPC (cfr. il commento all’art. 89 AP-CPC al n. 2.1 più sopra), saranno legittimate a proporre un’azione collettiva. Nel quadro dell’applicazione delle condizioni generali di legittimazione, occorrerà continuare a tenere conto della loro natura di diritto speciale e delle loro peculiarità nonché della situazione giuridica attuale e della
222 Cfr. soltanto BALTHASAR BESSENICH/LUKAS BOPP, Art. 89 N 13 in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016.
223 Cfr. il rapporto «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» (Tutela giurisdizionale collettiva in Svizzera - stato e prospettive; disponibile soltanto in tedesco e francese) del Consiglio federale del luglio 2013, pag. 26 seg.
224 RS 822.41