Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

limite massimo del 15 per cento del valore litigioso in prima istanza e della metà nella procedura di ricorso (spese processuali per le assunzioni di prove)409. Un partecipante410 propone anche un limite delle spese al 10 per cento. Anche la situazione economica delle persone fisiche va presa in considerazione nel calcolo della ripartizione delle spese411. Infine il diritto federale potrebbe migliorare la prevedibilità del livello delle spese processuali limitandone la forchetta fissata dai Cantoni a un determinato valore litigioso412.

5.15 Art. 97

10 organizzazioni413 approvano l’estensione dell’informazione sulle spese processuali alle parti rappresentate da un avvocato e sulle possibilità di finanziamento da parte di terzi, mentre 15 Cantoni414 e 13 organizzazioni415 la respingono. Un partecipante416 limita il suo rifiuto all’estensione alle parti rappresentate, un altro417 propone una disposizione potestativa. Chi boccia la modifica ritiene che questo compito non competa al giudice, soprattutto perché si tratta di offerte di privati. Inoltre l’informazione arriverebbe troppo tardi e le parti rappresentate da un avvocato non hanno bisogno di essere informate. Infine si pone la questione delle conseguenze in caso di omissione da parte del giudice.

Il momento in cui diffondere questa informazione è oggetto di discussione; per due partecipanti418 è troppo tardi se il giudice informa dopo l’apertura della causa. L’informazione va fornita al momento della conciliazione419 o, su richiesta, prima dell’apertura del procedimento420. L’obbligo compete anche alle autorità di conciliazione421 e un partecipante422 chiede che tali autorità siano esplicitamente menzionate nel testo di legge. Sapere se le autorità di conciliazione sono vincolate o meno dall’obbligo di informare va in ogni caso stabilito, se del caso anche se sono esonerate da tale obbligo423.

5.16 Art. 98

Oltre ai pareri generali sul disciplinamento delle spese (cfr. n. 4.1), la disposizione è in particolare approvata da 3 Cantoni424, 2 partiti425 e 23 organizzazioni426. Molti partecipanti propongono che il limite dell’anticipazione delle spese sia inferiore alla metà di tali spese, secondo altri deve essere inferiore a un terzo427, a un quinto428 o deve corrispondere al 5-10 per cento429. Un’organizzazione430 suggerisce di fissare un limite alle spese dell’udienza futura per i procedimenti che regolano i debiti in via amichevole e per il concordato giudiziale. Alcuni431 propongono di abolire l’anticipazione anche per la procedura semplificata, per la procedura di determinazione del ritorno a miglior vita (art. 265a LEF)432 o, almeno in parte, anche per il

409 GDS, Anwälte ZH

410 PS

411 GDS, Anwälte ZH

412 WalderWyss

413 FSP, JBVD, Konsumentenschutz, MV Zürich, Nivalion, OSP, SLAW, UNIBE, USS, VKMB

414 AR, BE, BL, BS, GE, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, ZH

415 ASA, ASM, CP, FSA, Meier, OGer SH, SDRCA, SGAV, SVRH, UBS, UNIBAS, UNIL, Zürcher

416 pvl

417 SZ

418 SLAW, WalderWyss

419 MV Zürich, Nivalion

420 Meier

421 ASLOCA

422 MV Zürich

423 SVFV

424 AG, AR, ZH

425 PES, PS

426 ACSI, Advokaten ZG, ASM, BAV-AAB, Bisegger, DCS, FRC, FSA, FSP, JBVD, GDS, Kinderanwaltschaft, Konsumentenschutz, MV Zürich, Nivalion, OSP, SGAV, SLAW, Suisseculture, UNIBAS, USS, VKMB, WalderWyss

427 GDS

428 PS

429 Konsumentenschutz, Meier, OSP, USS

430 DCS

431 Anwälte ZH, GDS

432 DCS.