Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
potrebbe essere migliorata477 e va precisata la condizione secondo cui il convenuto non ha indotto la proposizione dell’azione con il suo comportamento478.
Il capoverso 3 dovrebbe menzionare esplicitamente l’autorità di conciliazione per maggiore coerenza e certezza del diritto479.
5.19 Art. 107 cpv. 1 lett. g
2 organizzazioni480 approvano questa modifica e una481 la respinge.
5.20 Art. 109 cpv. 1
5 organizzazioni482 approvano la disposizione e una483 la ritiene inutile in quanto la transazione di gruppo è già di per sé una transazione. Una norma sulla ripartizione delle spese processuali sarebbe necessaria nel caso in cui la transazione di gruppo fallisse484.
5.21 Art. 111 cpv. 1 e 2
Oltre ai pareri generali sulle proposte relative alle spese processuali (cfr. n. 4.1), la disposizione è espressamente approvata da 4 Cantoni485, 2 partiti486 e 20 organizzazioni487, mentre è respinta da 14 Cantoni488 e 4 organizzazioni489. L’approvazione è motivata dal rischio finanziario che pesa sull’attore che ha vinto la causa il quale ingiustamente deve farsi carico dell’insolvenza del convenuto, il che costituisce un grave ostacolo per l’azione. Il rifiuto della disposizione invece è motivato dal rischio finanziario a carico dello Stato e dall’’onere amministrativo supplementare nonché dai costi superiori che comporterebbe la nuova soluzione. Un partecipante490 ricorda inoltre che nessun altro Paese applica una normativa di questo genere.
Due partecipanti attirano l’attenzione sul problema dell’esecuzione all’estero491. Alcuni492 propongono pertanto di prevedere un’eccezione nel caso in cui il credito delle spese processuali vada recuperato all’estero. Sono proposte eccezioni493 anche per situazioni simili, come nel caso di domicilio sconosciuto o se la riscossione dell’importo è improbabile per altre ragioni. Inoltre si richiama l’attenzione494 sul problema dei costi per il recupero di importi esigui, in particolare le spese della procedura di conciliazione.
Va prevista495 un’eccezione anche per la procedura semplificata, la procedura sommaria e la procedura di ricorso, analogamente a quanto avviene per l’anticipazione delle spese: spese relativamente basse nella procedura semplificata e in quella sommaria rendono sopportabile il rischio dell’attore. Un’eccezione analoga è chiesta496 anche per la procedura di conciliazione, le procedure dinnanzi al tribunale commerciale e le procedure di rigetto dell’opposizione497.
477 GE
478 JBVD
479 Friedensrichter ZH, SVFV
480 OSP, SDRCA
481 SVC
482 Advokaten ZG, Friedensrichter ZH, JBVD, SGAV, SVFV
483 WalderWyss
484 WalderWyss
485 AG, AR, SH, SO
486 PES, PS
487 Advokaten ZG, Bisegger, costruzionesvizzera, DCS, Forum PMI, FSA, HEV, JBVD, Kinderanwaltschaft, Konsumentenschutz, Nivalion, OGer SH, SGAV, SLAW, Suisseculture, UNIBE, USIE, USS, VKMB, Zürcher
488 BL, BS, FR, GE, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
489 CP; HGer AG, SVRH, UNIL
490 BS
491 BS, TI
492 ZH; SVRH, Zürcher
493 ZH
494 SVFV, SVRH
495 GL
496 Friedensrichter ZH, SVFV
497 ZH