Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

Lo Stato dovrebbe poter trattenere l’anticipo versato dall’attore se quest’ultimo deve versare le spese processuali per altri procedimenti498.

Al primo periodo del capoverso 1 viene proposta499 la formulazione « … mit den geleisteten Vorschüssen der kostenpflichtigen Partei verrechnet.». Nel terzo periodo del testo tedesco andrebbe utilizzato500 il termine «kostenpflichtige Partei» (e non «Person»).

5.22 Art. 115a

Un partito501 e 14 organizzazioni502 approvano la disposizione. Molti partecipanti503 chiedono che il limite per l’esenzione dall’anticipo delle spese sia più elevato in quanto sottolineano che il costo del procedimento sarà determinante per le organizzazioni che dispongono di mezzi finanziari ridotti. Diversi partecipanti504 propongono di fissare il limite a 1, 2 o 5 milioni di franchi, oppure di non prevederne nessuno.

11 Cantoni505 e 16 organizzazioni506 respingono la disposizione. Non è giustificato privilegiare queste organizzazioni rispetto ai singoli in quanto esse si finanziano autonomamente e comunque avrebbero diritto al gratuito patrocinio. Il costo può essere suddiviso tra i membri del gruppo e il valore litigioso non è necessariamente elevato e peraltro non equivale automaticamente alla somma dei valori individuali. Inoltre si possono verificare abusi, senza contare che saranno gli enti pubblici ad assumersi l’onere finanziario derivante da una simile esenzione. Un partecipante507 propone di escludere l’esenzione per la procedura di conciliazione, visti gli importi richiesti.

Secondo alcuni partecipanti508 è poco chiara la condizione secondo cui l’azione collettiva deve apparire più appropriata delle azioni individuali, inoltre è difficile da applicare e problematica in relazione con le condizioni generali dell’azione collettiva.

5.23 Art. 118 cpv. 2

3 Cantoni509 e 8 organizzazioni510 approvano la modifica. È accolto favorevolmente l’ampliamento rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale. Si tratta di una procedura che può essere cruciale per condurre un processo futuro o evitarlo e la parte non vi deve rinunciare perché non dispone dei mezzi necessari. La norma potrebbe essere estesa a qualsiasi procedimento extraprocessuale che contribuisca a far valere il diritto o ad accelerare il procedimento511.

Alcuni partecipanti512 chiedono di limitare o di attenuare la disposizione al fine di evitare l’abuso o il ricorso a questa procedura come «banco di prova» a carico della collettività. Altri513 accetterebbero una modifica che riprenda la giurisprudenza del Tribunale federale.

498 TI

499 UBS

500 WalderWyss

501 PS

502 ACSI, CFC, DCS, FRC, FSP, JBVD, Konsumentenschutz, Meier, OSP, Peter, SDRCA, SLAW, TCS, USS

503 PS; ACSI, CFC, DCS, FRC, FSP, Konsumentenschutz, Meier, OSP, SLAW, TCS, USS

504 PS; ACSI, CFC, DCS, FRC, FSP, Konsumentenschutz, Meier, OSP, TCS, USS

505 AG, BE, BL, BS, LU, NE, OW, SZ, UR, VD, ZH

506 ASM, ASSL, BezGer Kulm, costruzionesvizzera, FCS, FSA, HEV, OGer SH, SGAV, SSIC; SVC, UNIL, USAM, USIE, VSI, WalderWyss

507 Friedensrichter ZH

508 BS, LU, SZ, VD, ZH; ASM, OGer SH, Peter, SLAW

509 AR, SG, TI

510 Bisegger, FSA, JBVD, Kinderanwaltschaft, Meier, OSP, SDRCA, SGAV

511 Meier

512 BL, GE

513 BE; pvl